Cassazione Penale, Sentenza n. 20276/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per violenza sessuale (palpeggiamento delle natiche) nei confronti di due bambine infraquattordicenni, deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché gli indizi richiamati (descrizioni dei genitori, fotogrammi delle telecamere, dichiarazioni della guardia giurata, analogia con altre condotte) sarebbero imprecisi, incongruenti o non univoci e dunque insufficienti a fondare la responsabilità; (2) mancata riduzione della pena nella massima estensione nonostante l'intervenuto risarcimento del danno, con critica alla motivazione che ha valorizzato la giovane età delle vittime; (3) violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. e vizio di motivazione per non avere ridotto gli aumenti di pena applicati per i reati satelliti nonostante il risarcimento fosse intervenuto anche per tali fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza (impossibilità di rivalutare in sede di legittimità la concreta valutazione degli indizi fatta dal giudice di merito) e il secondo motivo infondato (il giudizio di bilanciamento può comunque tener conto del disvalore connesso all'aggravante anche quando prevalgono attenuanti). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che, una volta riconosciuta in appello l'attenuante per l'integrale riparazione del danno, tale circostanza doveva essere applicata anche ai reati satelliti unificati in continuazione, determinando una riduzione degli aumenti praticati per continuazione. La sentenza impugnata è stata annullata in parte senza rinvio e la pena complessiva è stata rideterminata: riduzione degli aumenti per continuazione (con specifici mesi indicati per i singoli capi) e conseguente riduzione della pena finale da anni 2 e mesi 6 a anni 1 e mesi 8 di reclusione.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la Cassazione controlla la corretta applicazione di questi criteri e la logicità della motivazione, ma non può rivalutare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova indiziaria
art. 62, n. 6, cod. pen.
Riconoscimento della circostanza attenuante per l'integrale riparazione del danno: la Corte ha ritenuto che tale attenuante, quando riconosciuta, incida sia sulla pena base del reato principale sia sugli aumenti riferibili ai reati satelliti se il risarcimento è intervenuto anche per questi
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al calcolo della pena in caso di reati unificati per continuazione; la corte ha ritenuto che l'art. 597/4 impone, di regola, di ridurre la pena riferita a ciascun addebito quando l'attenuante viene riconosciuta in sede d'appello, salvo specifica motivazione contraria
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per annullare senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la pena può essere rideterminata sulla base degli elementi già acquisiti
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o della gravità/precisione degli indizi: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e logica della motivazione applicata dal giudice di merito
- Gli indizi per la prova indiziaria devono essere gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.); la loro valutazione concreta spetta al giudice di merito
- La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata rispetto a ciascun singolo reato quando i reati sono unificati per continuazione: se il risarcimento riguarda anche i reati satelliti, gli aumenti per continuazione devono essere ridotti in misura corrispondente
- Quando il giudice d'appello riconosce un'attenuante che incide sul calcolo della pena, deve motivare in modo specifico l'eventuale scelta di non ridurre gli aumenti relativi ai reati collegati; in mancanza la riduzione deve essere applicata anche a questi
- La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando i criteri per la riduzione risultano chiari dai provvedimenti di merito e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20243/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →