Cassazione Civile, Sentenza n. 548/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF e addizionali, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili e maggiori ricavi non dichiarati desunti da movimentazioni bancarie non giustificate. Le indagini riguardavano un conto intestato al contribuente, due conti intestati alla moglie e un conto intestato alla figlia. La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 59/38/12 depositata il 20 giugno 2012, aveva invece accolto l’appello principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente, confermando integralmente l’accertamento, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente ha proposto otto motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 101 e 111 Cost. e lesione del contraddittorio, perché la CTR avrebbe fatto proprie le deduzioni dell’Ufficio senza adeguato esame; (2) omessa o insufficiente motivazione sul contrasto tra le deduzioni del contribuente e quelle dell’Amministrazione in tema di costi e movimenti bancari; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti e sugli accertamenti bancari, deducendo sia la carenza motivazionale dell’avviso, sia l’illegittima presunzione di ricavi da prelevamenti e versamenti, compresi quelli relativi ai conti di moglie e figlia, senza prova della fittizietà delle intestazioni; (4) vizio motivazionale sulla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati ai familiari; (5) violazione delle norme sulla deducibilità e inerenza dei costi; (6) vizio motivazionale per la mancata indicazione analitica nell’avviso dei versamenti e prelevamenti; (7) vizio motivazionale per la mancata allegazione degli estratti conto all’avviso; (8) ulteriore vizio motivazionale in tema di costi e movimenti bancari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi due motivi: il primo cumulava censure eterogenee senza consentirne l’esame separato e il contraddittorio era stato rispettato; il secondo formulava una critica generica, senza individuare i fatti decisivi richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla carenza di motivazione dell’avviso, perché il ricorrente non ne aveva trascritto il contenuto né indicato o allegato la produzione in modo da consentire il controllo di legittimità; è stato invece accolto quanto alla presunzione sui prelevamenti, poiché il contribuente era titolare di reddito da lavoro autonomo e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica ai prelevamenti soltanto per i titolari di reddito d’impresa, mentre resta applicabile ai versamenti anche per professionisti e lavoratori autonomi. Il quarto motivo è stato respinto: la CTR aveva accertato, con motivazione sufficiente, la riferibilità al contribuente delle movimentazioni sui conti intestati ai familiari sulla base delle circostanze del caso. Sono stati respinti anche il sesto e il settimo motivo, perché il contenuto del processo verbale di constatazione era noto al contribuente e le doglianze sull’indicazione o allegazione delle movimentazioni non erano fondate. Il quinto e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti alla ratio della decisione: la ripresa dei costi non dipendeva da un giudizio di non inerenza, ma dalla mancata prova della loro certezza, prova gravante sul contribuente, e la documentazione prodotta era stata ritenuta insufficiente. La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su conto corrente, dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti a fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.
Per i professionisti e i lavoratori autonomi la presunzione legale di maggior reddito continua a operare per i versamenti bancari, rispetto ai quali incombe al contribuente una prova analitica dell’estraneità a fatti imponibili; la presunzione non opera invece per i prelevamenti, essendo venuta meno l’equiparazione tra attività professionale e attività d’impresa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il secondo perchè si risolve in una critica generica all’argomentazione svolta dal giudice di merito, non essendo indicati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, i fatti controversi e decisivi oggetto di discussione tra le parti rispetto ai quali è denunciata la carenza motivazionale della pronuncia impugnata, che, ove debitamente esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
La censura motivazionale è inammissibile se non individua specificamente i fatti controversi e decisivi, discussi tra le parti, la cui omessa considerazione avrebbe potuto determinare un esito diverso.
Massime di principio
- Per il professionista o lavoratore autonomo, la presunzione legale di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie resta applicabile ai versamenti: il contribuente deve dimostrare analiticamente che essi sono estranei a fatti imponibili. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione non si estende invece ai prelevamenti, essendo venuta meno, per tale profilo, l’equiparazione tra attività professionale e attività d’impresa.
- Le indagini bancarie possono riguardare anche conti intestati al coniuge o a familiari del contribuente. La formale intestazione a terzi non impedisce l’utilizzo delle risultanze quando, in base alle circostanze concrete, elementi sintomatici consentano di riferire al contribuente le posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti; tra gli elementi rilevanti possono figurare la stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei familiari, l’infedeltà dichiarativa e la compatibilità dell’attività svolta dal contribuente con la redditività accertata.
- La deducibilità dei costi richiede che il contribuente ne fornisca la prova, inclusa quella della loro certezza. Se la ripresa a tassazione è fondata sulla mancata dimostrazione della certezza dei costi, una censura limitata alla loro inerenza non è pertinente alla ratio della decisione.
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