Sentenza n. 2048/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 316/2024 del Tribunale di Pavia, sezione lavoro, pubblicata il 16/05/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per gli a. s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; …».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, che lo aveva condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato mediante il rilascio della carta docente e l'accredito dell'importo complessivo di euro 1.500,00. Il ricorso è stato notificato dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né documentare l'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha ritenuto fondata la domanda, poiché il giudicato riconosceva il diritto del ricorrente alla carta docente e l'Amministrazione non aveva provato l'avvenuta esecuzione integrale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare al ricorrente gli importi riconosciuti, pari a euro 1.500,00 al netto di eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura da parte del creditore per determinare definitivamente il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza al giudicato; sulla sua base il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e impartito all'Amministrazione le prescrizioni necessarie per l'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il decorso del termine ha reso procedibile il ricorso per ottemperanza.
art. 2233, comma 2, c.c.
È stato richiamato quale criterio di adeguatezza nella liquidazione delle spese legali, tenendo conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'Amministrazione incorre in inottemperanza quando non dimostri di avere integralmente eseguito il giudicato che riconosce al privato una prestazione determinata; la mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni e documentazione sull'adempimento, non è sufficiente a escludere l'inadempimento.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, quantificare o rendere determinabile la prestazione dovuta e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva demandata; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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