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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10064/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricusazione dei magistrati Brigida Cavasino e Gilda Romano del Tribunale di Vibo Valentia partecipanti al dibattimento del procedimento "Rinascita-Scott", sostenendo che gli stessi avevano già valutato, in altro processo (c.d. "Nemea"), la posizione di soggetti legati alla stessa struttura di 'ndrangheta (in particolare Luigi Mancuso) e che quindi sussisterebbe causa di prevenzione/concernimento. La difesa ha censurato l'ordinanza d'appello che aveva dichiarato la ricusazione tardiva, contestando il dies a quo fissato dalla Corte d'appello (deposito motivazione della sentenza Nemea del 5/3/2021) e sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla presentazione dell'istanza di astensione dei magistrati (udienza 2/9/2022) e dal successivo rigetto comunicato il 9/9/2022, mentre la ricusazione era stata depositata il 12/9/2022. In cassazione è stata dedotta nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 34, 37, 38, 39, 41 e 127 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. Pur rilevando che il dies a quo per la dichiarazione di ricusazione poteva non coincidere esattamente con quello indicato dalla Corte d'appello, la Corte di cassazione ha ritenuto che i ricorrenti non hanno allegato con precisione quando siano venuti a conoscenza della causa di ricusazione (in particolare non è chiaro se e quando la dichiarazione di ricusazione del coimputato Accorinti sia stata formalmente resa in udienza o depositata in cancelleria), onere che grava sul ricorrente in relazione a un requisito di ammissibilità. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui una sentenza precedente nei confronti di altri coimputati non determina automaticamente causa di ricusazione, salvo che in quel precedente processo sia stata valutata in merito la responsabilità dell'attuale imputato. Non essendo state dimostrate tali condizioni né le specifiche ragioni del pregiudizio, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e a versare euro 1.500,00 ciascuno alla cassa delle ammende in via equitativa (art. 44 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: entro la fase delle questioni preliminari o, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se le ragioni sorgono in udienza la dichiarazione va presentata prima che l'udienza termini. La Corte ha applicato tale principio rilevando l'onere di allegazione del momento della conoscenza.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di impedimento del giudice; citata nel motivo di ricorso ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non provata rispetto alla fattispecie.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Prescrive i motivi tassativi di ricorso per cassazione: il difensore aveva invocato nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sul procedimento di ricusazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e dunque inammissibile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti soccombenti; la Corte ha applicato questa sanzione per i ricorsi dichiarati inammissibili.

  • art. 44 cod. proc. pen.

    Consente la determinazione equitativa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 1.500,00 da ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in legge n.176/2020)

    Norma richiamata per la celebrazione del giudizio a trattazione scritta; la Corte ha procedimento secondo tale disciplina.

  • Sentenza Corte cost. n. 371/1996

    Richiamata dalla difesa; la Corte ha chiarito che la pronuncia costituzionale riguarda una fattispecie peculiare (associazione a delinquere con numero minimo) e non è applicabile automaticamente a tutti i casi di reati a concorso necessario: una precedente sentenza sui coimputati crea causa di ricusazione solo se nel precedente processo sia stata valutata la responsabilità dell'attuale imputato.

  • Sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in ordine all'applicazione delle ammende; la Corte ha precisato che non si ritiene la presentazione del ricorso priva di colpa, ma ha comunque disposto il pagamento equitativo per la cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta al più tardi nella fase delle questioni preliminari o, se la causa si manifesta dopo, entro tre giorni dalla conoscenza: il dies a quo va allegato specificamente dal ricorrente.
  • La conoscenza della causa di ricusazione può derivare anche dalla iniziativa processuale di un coimputato (es. sua dichiarazione di ricusazione), ma il singolo ricorrente deve provare concretamente quando ne è venuto a conoscenza; l'onere probatorio grava su chi invoca la tempestività.
  • Una precedente sentenza pronunciata nei confronti di altri coimputati non costituisce automaticamente causa di ricusazione: occorre che nel giudizio anteriore sia stata espressamente valutata, in concreto, la responsabilità penale dell'attuale imputato.
  • Le censure generiche o aspecifiche sul tema della ricusazione sono di norma inammissibili in sede di legittimità: la Corte richiede puntuali riferimenti fattuali e temporali.
  • In caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a pagare ammende in misura equitativa.
  • La tempestiva impugnazione di decisioni incidentali (astensione/ricusazione) richiede attenzione alla forma e ai termini: depositi in cancelleria e interventi in udienza hanno effetti diversi sul computo dei termini e sulla prova della conoscenza.

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