Cassazione Penale, Sentenza n. 05754/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello, dell'ordine di rimozione/demolizione dei due containers nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; dedotta la violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di motivazione nella decisione che ha mantenuto la statuizione accessoria dopo aver dichiarato la prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma dell'ordine di rimozione dei containers, eliminando dunque quella statuizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l'estinzione del reato per prescrizione impone la revoca da parte del giudice d'impugnazione degli ordini di demolizione e di remissione in pristino, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che si applicano soltanto in caso di condanna; resta invece salva l'autonoma competenza dell'Autorità amministrativa
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Le misure di demolizione e di remissione in pristino sono sanzioni amministrative accessorie che seguono la sentenza di condanna per reati edilizi; se il reato si estingue per prescrizione, tali statuizioni vanno revocate dal giudice d'impugnazione
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
Norma penale contestata (reato edilizio) dalla quale deriva la possibilità di applicare, in caso di condanna, le misure accessorie oggetto di controversia; nel caso di specie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181
Analoghe osservazioni per i reati paesaggistici/culturali: le sanzioni accessorie di demolizione/remissione si applicano con la condanna e devono essere revocate se il reato si estingue per prescrizione
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Rv. 283907
Precisa precedente della Cassazione che conferma il principio secondo cui l'estinzione del reato per prescrizione comporta la revoca degli ordini di demolizione e di remissione in pristino disposti in sede penale
Massime di principio
- Se in sede d'appello il reato penale si estingue per prescrizione, il giudice d'impugnazione deve revocare le statuizioni penali accessorie di demolizione e di rimessione in pristino, poiché sono connesse alla sentenza di condanna
- La declaratoria di prescrizione non impedisce all'Autorità amministrativa di esercitare autonomamente i propri poteri sanzionatori o amministrativi (es. ordinanze di ripristino), ma toglie la base penale per le misure accessorie disposte con la condanna
- La difesa dovrebbe sollevare espressamente la revoca delle misure accessorie quando è dichiarata la prescrizione, richiamando art. 31 comma 9 DPR 380/2001 e la giurisprudenza consolidata
- Il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare la prescrizione e nel contempo confermare le misure accessorie previste solo in caso di condanna senza motivazione coerente; occorre espressa revoca di tali misure
- La distinzione tra sanzione penale accessoria e provvedimento amministrativo è cruciale: l'estinzione del reato incide sulle prime ma non automaticamente sulle misure amministrative che possono essere adottate separatamente
- In casi analoghi, le parti (in particolare la difesa) possono ottenere l'annullamento senza rinvio della statuizione accessoria quando la Cassazione ritiene che non sussista più la base penale per conservarla
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05772/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05795/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →