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Ordinanza

Ordinanza n. 3793/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - delle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza AA.SS. 2026/27 e 2027/28 del ministero istruzione e merito relativo all'ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui il servizio militare di leva non in costanza di nomina non viene valutato nelle graduatorie alla stregua del servizio reso nella pubblica amministrazione , in cui si enuncia che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”.

Giustizia amministrativa202605465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provinciali e di istituto di supplenza per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, nonché l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare non svolto in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente aspirante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e la disciplina contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Ha dedotto di avere svolto il servizio militare obbligatorio di leva, successivamente al conseguimento del titolo, ma non in costanza di nomina. La contestazione riguarda la previsione secondo cui il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono valutabili come servizio effettivo nella medesima qualifica soltanto se prestati in costanza di rapporto di impiego, con conseguente mancata valutazione del servizio non svolto durante una nomina.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza ministeriale e delle graduatorie nella parte contestata, limitatamente alla posizione del ricorrente. Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza formatasi sulle precedenti ordinanze ministeriali disciplinanti le GPS ha ritenuto fondate le pretese di chi abbia svolto il servizio militare, o il servizio sostitutivo legalmente assimilato, dopo il conseguimento del titolo, anche se non in costanza di nomina. Ha inoltre richiamato un precedente della stessa Sezione relativo alla medesima ordinanza ministeriale n. 27/2026, che aveva già disposto la sospensione della limitazione prevista dall'art. 16, comma 6. Ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, il TAR ha accolto l'istanza, compensando le spese della fase cautelare e fissando l'udienza pubblica per il 23 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio li ha ritenuti sussistenti sulla base dell'orientamento giurisprudenziale favorevole alla valutazione del servizio militare non svolto in costanza di nomina.

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026

    il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica

    La disposizione è stata ritenuta meritevole di sospensione cautelare nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare o sostitutivo al solo servizio prestato in costanza di nomina.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È richiamato quale fondamento normativo della procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo legalmente assimilato, svolto successivamente al conseguimento del titolo, non può essere escluso dalla valutazione per il solo fatto di essere stato prestato non in costanza di nomina, qualora la giurisprudenza abbia riconosciuto la rilevanza di tale servizio ai fini delle graduatorie.
  • È cautelarmente sospendibile la previsione ministeriale che limiti la valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato ai soli periodi prestati durante un rapporto di impiego, quando tale limitazione si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla disciplina delle graduatorie per supplenze.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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