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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30577/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, aveva applicato gli arresti domiciliari per fatti connessi ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (d.P.R. 309/1990, art. 74) e plurime cessioni di droga (art. 73 d.P.R. 309/1990). Barone contestava in particolare: a) la mancata riqualificazione dei fatti come spaccio di minore entità (art. 74 comma 6 e art. 73 comma 5 DPR 309/1990); b) la violazione delle regole sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 cod. proc. pen.), rilevando la giovane età e l'assenza di precedenti, il ruolo marginale nella famiglia e il presunto scioglimento del sodalizio dopo gli arresti dei capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione ampia e congrua sia sulla gravità indiziaria circa l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico riconducibile alla "famiglia Barone" e sulla partecipazione della ricorrente, sia sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. La Corte ha sottolineato che, per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/1990, sussiste una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275 comma 3 cod. proc. pen.), superabile solo da prove concrete, e che il Tribunale ha adeguatamente valutato elementi quali la consistente movimentazione di eroina e cocaina (anche in forma di "crack"), i profitti, le comunicazioni e la forza del vincolo familiare. Perciò non è stata ravvisata alcuna violazione di legge o carenza motivazionale idonea a fondare la cassazione. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti esecutivi.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 74, comma 1 e 2; art. 74 comma 6; art. 73, comma 1 e comma 5

    L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato interpretato come fattispecie per la quale opera una presunzione relativa di esigenze cautelari; la possibilità di riqualificazione dei fatti come illecito meno grave richiede motivazioni specifiche ma non è stata prospettata in modo idoneo dalla ricorrente

  • Codice penale

    Norme richiamate in relazione alla responsabilità penale e concorso di persone: la decisione conferma la rilevanza della partecipazione e del concorso nella valutazione della gravità indiziaria

  • Codice di procedura penale

    art. 274, comma 1, lett. c); art. 275, comma 3; art. 616, comma 1; art. 310, comma 3

    Art. 274(1)(c) riguarda il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; art. 275(3) stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, la cui opposizione richiede elementi concreti (es. il tempo trascorso, disgregazione del sodalizio). Art. 616 disciplina le spese processuali in cassazione; art. 310(3) impone comunicazioni a seguito di definitività della decisione

  • Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale

    Indica gli adempimenti della Cancelleria in ordine all'esecuzione delle misure cautelari a seguito della comunicazione di definitività

Massime di principio

  • Per i reati associativi ex art. 74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa di esigenze cautelari: l'età anagrafica o l'assenza di precedenti non sono di per sé sufficienti a escluderla se permangono elementi concreti che dimostrino operatività e pericolosità del sodalizio (es. rilevante movimentazione di stupefacenti, profitti, ruoli familiari consolidati).
  • In caso di contestazioni sulla 'attualità' del pericolo di reiterazione per fatti datati, il giudice deve motivare specificamente in ordine al tempo trascorso e indicare elementi di fatto che rendono attuale il rischio; la mera enunciazione generica non è sufficiente, ma la valutazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica solo la congruenza e completezza della motivazione.
  • La Cassazione limita il suo controllo ad accertare la correttezza giuridica e la logica/congruenza della motivazione del giudice del merito, non potendo sostituirsi a quest'ultimo nel ricalcolo o nella diversa valorizzazione degli indizi (censure che si risolvono in valutazioni di merito sono inammissibili).
  • La disgregazione o l'arresto dei capi di un'organizzazione possono essere elementi utili a dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione, ma devono essere documentati e valutati nel contesto: la sola detenzione di altri soggetti non è automaticamente idonea a escludere la pericolosità dell'indagato.
  • Se il giudice del riesame illustra compiutamente il profilo indiziario e l'attualità delle esigenze cautelari, il rigetto dell'istanza cautelare iniziale può essere revocato in sede d'appello e la misura cautelare aggravata (es. arresti domiciliari) può essere ritenuta legittima.

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