Sentenza n. 1995/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0636885/04-12-2024, della Direzione Rigenerazione Urbana e Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, con cui alla Società è stato comunicato il “diniego all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire presentata in data 19.12.2023 in atti P.G. 650736 e JPE 33353”; della Comunicazione prot. n. 395849 del 18 luglio 2024, concernente “motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire presentata in data 19.12.2023 – JPE 33353/2023 e P.G. 650736/2023”; della Disposizione di Servizio n. 10/2024 (prot. n. 0617660.I. del 27 novembre 2024 - nel diniego indicata con protocollo 621770), della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, recante ad oggetto “Linee Guida operative in merito al riconoscimento del bonus volumetrico relativo alle istanze presentate ai sensi del comma 4 dell’Art. 40 bis della L.R. n. 12/2005 alla luce dell’applicazione delle indicazioni previste dalla Disposizione di Servizio n. 4/2024”; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, successivo o comunque ad essi connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un immobile con applicazione dei bonus volumetrici previsti dall'art. 40-bis, commi 5 e 6, l.r. n. 12/2005, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Comune di Milano relativo a un'istanza di permesso di costruire presentata per la demolizione e ricostruzione di un immobile di proprietà, con richiesta di applicazione dei bonus volumetrici previsti dall'art. 40-bis, commi 5 e 6, della l.r. n. 12/2005. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi e la disposizione di servizio recante linee guida operative sul riconoscimento del bonus volumetrico. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale essa ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità del diniego, della comunicazione dei motivi ostativi o della disposizione di servizio. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla congiunta richiesta delle parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e rilevata dal giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e le parti ne fanno congiunta richiesta, le spese di giudizio possono essere compensate.
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