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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15170/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio d'appello in cui la società ricorrente aveva impugnato una decisione resa nei confronti della controparte poi dichiarata fallita nel corso del processo di secondo grado. Dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore della parte in bonis notificava all'appellante la sentenza dichiarativa di fallimento della controparte, con allegata copia autentica. La Corte d'appello riteneva che il fallimento determinasse l'interruzione automatica del processo ex art. 43 l. fall. e che la notifica della sentenza di fallimento fosse idonea a far decorrere il termine per la riassunzione; poiché nessuna parte aveva riassunto la causa, dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. In cassazione la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 300 c.p.c. e 43 l. fall., sostenendo che, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento stata notificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e quando la causa era già trattenuta in decisione, non si fosse prodotto effetto interruttivo utile ai fini della riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre solo dal momento in cui la dichiarazione di interruzione sia portata a conoscenza della parte; tuttavia, nel caso concreto, la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma non dopo la scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, sicché la censura non superava il vaglio di ammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 l. fall.

    l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; la decorrenza del termine per la riassunzione presuppone che la dichiarazione dell'interruzione sia portata a conoscenza della parte.

  • art. 307 c.p.c.

    in difetto di riassunzione nel termine, il processo si estingue.

  • art. 300 c.p.c.

    è evocato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di effetto interruttivo nel caso di notifica dell'evento dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 305 c.p.c.

    è richiamato quale riferimento agli effetti dell'interruzione e alla necessità di riassunzione per evitare l'estinzione.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    la dichiarazione di interruzione può considerarsi già conosciuta se resa in udienza.

  • art. 190 c.p.c.

    serve come termine di raffronto per la fase successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione processuale prevista dalla norma.

Massime di principio

  • In caso di apertura del fallimento di una parte, l'interruzione del processo opera automaticamente; ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione è però necessario che l'evento interruttivo sia portato a conoscenza delle parti o del curatore con le forme idonee previste dall'ordinamento.
  • Quando l'evento interruttivo interviene o viene notificato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, occorre verificare se sia avvenuto prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; solo in tale ambito può rilevare ai fini dell'interruzione secondo la disciplina processuale applicabile.
  • La mancata riassunzione del processo interrotto nel termine comporta l'estinzione del giudizio, ma la corretta individuazione del dies a quo richiede di accertare in concreto il momento in cui la dichiarazione di interruzione sia stata effettivamente comunicata alle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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