Sentenza n. 2009/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Firenze di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, presidente del consiglio di amministrazione di una società di cybersecurity e contrasto al crimine informatico, sosteneva di assistere clienti vittime di attacchi informatici ed estorsioni, di operare con istituzioni pubbliche e di dover talvolta trasportare hard disk contenenti dati di rilevante valore. Impugnava il diniego di rinnovo della licenza, motivato dalla mancata dimostrazione di un rischio attuale, concreto, personale e qualificato per la propria incolumità. Con il primo motivo deduceva violazione delle garanzie partecipative, poiché la Prefettura non gli aveva concesso l’audizione orale, richiesta due volte per poter riferire informazioni riservate non comunicabili per iscritto. Con il secondo motivo lamentava difetto di istruttoria e di motivazione sulla sussistenza del «dimostrato bisogno», contestando l’erronea indicazione del proprio ruolo societario e l’irrilevanza attribuita alla pericolosità delle aree di residenza e della sede, considerato che l’attività si svolgeva su scala nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e il ricorso. Ha escluso che l’art. 10 della l. 241/1990 attribuisca ai partecipanti un diritto all’audizione orale: la partecipazione si realizza mediante memorie e documenti, la cui presentazione comporta uno specifico obbligo di valutazione dell’amministrazione. Ha inoltre ritenuto completa e partecipata l’istruttoria e legittima la valutazione prefettizia: il ricorrente non aveva documentato episodi specifici di violenza, aggressione o intimidazione né altri elementi concreti, attuali e individualizzati di pericolo. L’attività professionale, il trasporto di supporti informatici di valore e le generiche allusioni al confronto con la criminalità non dimostrano, da soli, il bisogno effettivo richiesto per derogare al divieto generale. L’onere di allegazione e prova grava sul richiedente e può essere assolto documentalmente, senza necessità di audizione. Le contestazioni sul ruolo societario e sui luoghi di attività sono state ritenute secondarie e ininfluenti rispetto alla carenza del presupposto sostanziale. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
Quanto al primo motivo, concernente la dedotta violazione delle garanzie procedimentali per omessa audizione del ricorrente, esso è infondato, in quanto il contraddittorio orale non è contemplato dall’art. 10 della legge n. 241 del 1990 fra i diritti dei partecipanti al procedimento, né altrove quale modalità partecipativa all’interno del procedimento.
L’art. 10 non riconosce un diritto all’audizione orale nel procedimento; la partecipazione rilevante si esercita mediante memorie e documenti.
art. 3 l. 241/1990
Invero, solo attraverso la presentazione di memorie e documenti gli interessati hanno la facoltà d’introdurre fatti rilevanti per lo svolgimento del procedimento, e solo la presentazione di memorie e documenti determina, per espressa previsione legislativa uno specifico obbligo di valutazione da parte dell’amministrazione che va ad aggravare l’onere di motivazione previsto in generale dall’art. 3 della legge citata.
La presentazione di memorie e documenti fa sorgere uno specifico obbligo di valutazione e rafforza, in relazione agli elementi introdotti, l’onere motivazionale dell’amministrazione.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il pericolo per l’individuo, che giustifica la deroga di cui al citato art. 42, deve essere infatti desumibile, e di conseguenza valutabile dall’amministrazione, a partire da circostanze concrete, attuali e specifiche.
Il porto d’armi per difesa personale è subordinato alla dimostrazione di un bisogno effettivo: il pericolo deve risultare da circostanze concrete, attuali e specifiche, la cui allegazione e prova gravano sul richiedente.
Massime di principio
- L’audizione orale non costituisce una modalità partecipativa garantita dall’art. 10 della l. 241/1990; la partecipazione procedimentale si realizza attraverso memorie e documenti, che l’amministrazione è tenuta a valutare.
- Il rilascio o rinnovo del porto d’armi per difesa personale, quale deroga al divieto generale, richiede la prova di un pericolo concreto, specifico e attuale per l’incolumità dell’istante; l’onere di allegazione e prova grava sul richiedente.
- La professione svolta, il trasporto di beni o dati di valore e l’operatività in contesti potenzialmente esposti alla criminalità non dimostrano da soli il «dimostrato bisogno» di portare un’arma, in assenza di elementi individualizzati e riscontrabili di rischio.
- La valutazione sul porto d’armi comporta un’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e deve considerare comparativamente l’interesse privato all’incolumità e quello pubblico alla sicurezza, cui è riconosciuta prevalenza.
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