Cassazione Civile, Ordinanza n. 19440/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato l'indennità di esproprio e di occupazione legittima dovuta a due proprietarie e aveva ordinato il deposito della somma, oltre interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'aliquota dell'1% ex art. 8, lett. c), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, perché la sentenza aveva natura di accertamento a contenuto patrimoniale e non di condanna. La CTR, in riforma, aveva invece qualificato la pronuncia come sentenza di condanna, applicando l'aliquota del 3% ex art. 8, lett. b), della medesima tariffa. Con il ricorso per cassazione la società denunciava falsa applicazione dell'art. 8, lett. b), e omessa applicazione dell'art. 8, lett. c), della tariffa, nonché degli artt. 28 e 54 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la sentenza di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa non contiene una condanna al pagamento, ma solo un accertamento dell'esatto ammontare dell'indennità con ordine accessorio di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha affermato che la sentenza che, all'esito dell'opposizione alla stima, accerta l'esatto ammontare dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima e ordina il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non ha natura di condanna, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ne consegue l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% e non del 3%. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
non si applica alla sentenza che si limita ad accertare l'indennità di esproprio con ordine accessorio di deposito, perché tale pronuncia non integra una condanna al pagamento.
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
si applica ai provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; la sentenza di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa rientra in tale categoria.
artt. 28 e 54 d.P.R. n. 327/2001
sono richiamati a sostegno della natura del giudizio di opposizione alla stima e della disciplina dell'indennità di esproprio e di occupazione.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto.
art. 6, c.p.c.
è richiamato con riferimento alla correzione dell'omissione dell'ordine di deposito, qualificato come statuizione accessoria indefettibile.
artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
sono evocati per evidenziare la funzione pubblicistica dell'ordine di deposito a tutela di terzi e per evitare azioni di ripetizione di indebito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, il giudice è chiamato a verificare la congruità dell'indennità rispetto ai criteri legali e a determinarne l'esatto ammontare, senza pronunciare una condanna dell'espropriante al pagamento in favore dell'espropriato.
- L'ordine di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma determinata giudizialmente ha natura accessoria e funzionale al procedimento espropriativo, è imposto dalla legge nell'interesse anche di terzi e non trasforma la sentenza in una pronuncia di condanna.
- Ai fini dell'imposta di registro, la sentenza che accerta il quantum dell'indennità espropriativa con ordine di deposito deve essere trattata come provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e assoggettata all'aliquota proporzionale dell'1%, non a quella prevista per le sentenze di condanna.
- La qualificazione fiscale della sentenza va compiuta in base alla sua funzione sostanziale e al suo contenuto effettivo, non alla sola presenza dell'ordine di deposito o alla possibilità teorica di esecuzione di tale ordine.
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