Cassazione Penale, Sentenza n. 45210/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, in sede di esecuzione, aveva detratto dalla pena complessiva soltanto l'aumento di un anno applicato a titolo di continuazione per il reato di estorsione, invece di detrarre l'intero periodo di detenzione scontato per la condanna per estorsione (21/04/2009 - 11/03/2014). Il ricorrente sosteneva che la partecipazione all'associazione mafiosa fosse anteriore alla detenzione e che questa, avendo interrotto la permanenza, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'intero periodo già esp piato ai fini dell'esecuzione della pena per il reato associativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, applicando l'art. 657, comma 4, c.p.p., vanno computate ai fini dell'esecuzione soltanto la custodia cautelare e le pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena (il reato associativo si è protratto fino al 14/09/2016, successivo al periodo di detenzione per estorsione). Pertanto è legittima la detrazione solo della porzione corrispondente all'aumento per continuazione (un anno) e non dell'intera detenzione. La Corte ha anche rilevato che la detenzione di per sé non interrompe il reato associativo: il soggetto che invoca l'interruzione deve allegare e, se necessario, dimostrare elementi concreti che attestino il recesso, l'esclusione o la cessazione del vincolo associativo.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, Codice di procedura penale
"Sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene effettivamente espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire."
La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini del computo del tempo di pena già espieto, si possono detrarre solo le misure cautelari e le pene scontate dopo la commissione del reato per il quale si procede; non si può quindi detrarre il periodo di detenzione anteriore alla commissione del reato più grave, salvo la parte corrispondente all'aumento applicato per continuazione
Cass. Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 (giurisprudenza citata)
"In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato."
La Corte ha richiamato questo precedente per confermare che la detenzione non determina automaticamente la cessazione della partecipazione associativa; spetta all'interessato allegare dati concreti che provino il recesso, l'esclusione o l'assenza di contatti con il sodalizio
Massime di principio
- In caso di continuazione tra reati, ai fini del computo delle pene già espiate va applicato l'art. 657, comma 4, c.p.p.: si detrae soltanto quanto scontato dopo la commissione del reato per cui si esegue la pena; se il reato più grave è stato commesso successivamente al periodo di detenzione per il reato satellite, non si detrae l'intero periodo precedente ma al massimo la porzione corrispondente all'aumento per continuazione.
- La detenzione di per sé non interrompe automaticamente un reato permanente (es. associazione mafiosa). Per dimostrare la cessazione della partecipazione associativa è necessario allegare e, se richiesto, provare elementi concreti (assenza di contatti, trasferimento, atto formale di recesso o esclusione, ecc.).
- Se l'accusa di associazione è formulata in termini "aperti" (senza dies a quo), il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare se vi siano elementi per ritenere che la partecipazione sia iniziata prima della detenzione; però l'assenza di tali prove comporta l'applicazione restrittiva dell'art. 657, comma 4.
- In sede di esecuzione, il difensore che voglia ottenere la detrazione dell'intero periodo di detenzione deve documentare specificamente la anteriorità della partecipazione associativa rispetto alla carcerazione ovvero dimostrare l'interruzione del vincolo associativo durante la detenzione.
- La strategia difensiva utile è quindi: a) produrre prove di durata e modalità della partecipazione antecedenti alla detenzione; b) documentare l'interruzione effettiva del vincolo associativo con fatti concreti; c) contestare puntualmente la data di consumazione del reato permanente quando possibile.
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