Sentenza n. 3252/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 47/2024 emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il loro diritto a beneficiare di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per la formazione dei docenti, lamentando la mancata esecuzione spontanea da parte del Ministero. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC, non indicava né il TAR competente né gli estremi della sentenza civile da eseguire. È stata inoltre esclusa la possibilità di considerarla procura apposta in calce al ricorso, poiché la mera allegazione telematica della copia informatica di una procura cartacea non garantisce né l'effettiva consapevolezza del contenuto del ricorso da parte del conferente né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione dell'atto. I ricorrenti non hanno partecipato alla camera di consiglio; il Collegio ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi di questione rilevata in udienza e alla cui discussione il difensore assente ha implicitamente rinunciato. È stata altresì esclusa la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile, poiché, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, la carenza della procura speciale non è sanabile e il quadro interpretativo non presentava un'oggettiva incertezza tale da giustificare la rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica non poteva essere equiparata a una procura apposta in calce al ricorso, nonostante il deposito telematico congiunto, perché doveva contenere autonomamente gli elementi identificativi della controversia e doveva preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso. Il vizio non era sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.; non ricorrevano neppure i presupposti dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., essendo già esistenti indirizzi interpretativi che imponevano una condotta processuale prudente. Il giudice ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. per l'assenza del difensore in camera di consiglio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve indicare gli elementi necessari a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta al processo telematico le modalità di certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi autonomamente idonei a identificare la controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della rappresentanza processuale non è applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale richiesta dal processo amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il generale obbligo di difesa tecnica giustifica l'esigenza di un adempimento specifico e diligente nella predisposizione della procura speciale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto ai docenti a tempo determinato il beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 99 c.p.a.
La sentenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal TAR ha stabilito che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non potendo essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale è un requisito di ammissibilità del ricorso e, quando è conferita su foglio separato rispetto al ricorso nativo digitale, deve contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente.
- La mera allegazione telematica, insieme al ricorso, della copia informatica di una procura cartacea generica non equivale a una procura apposta in calce al ricorso: il deposito congiunto dei documenti non supplisce all'assenza di uno specifico collegamento contenutistico e temporale tra procura e ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi della disciplina processuale civile richiamata dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte disponeva di parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e abbia scelto consapevolmente l'opzione meno prudente, anche se esistevano orientamenti giurisprudenziali divergenti.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore, pur regolarmente convocato, non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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