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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28053/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva rigettato l'istanza di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giro Pietro. Il ricorrente sosteneva che emergessero prove nuove e decisive: dichiarazioni e relazioni di servizio (in particolare del maresciallo Trementini) atte a dimostrare l'impossibilità materiale per Ribisi di spostarsi da Termini Imerese nel periodo considerato; nonché incoerenze cronologiche nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè che avrebbero messo in dubbio la ricostruzione accusatoria. La difesa chiedeva che tali elementi determinassero la revisione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la presunta impossibilità di spostamento non fosse stata provata come assoluta, posto che i controlli non erano continui per tutto il periodo e che il maresciallo stesso aveva dichiarato che il servizio di osservazione durò pochi giorni. I giudici hanno valutato che la nuova prova proposta non fosse idonea, considerata nel quadro del complesso probatorio originario (dichiarazioni di altri collaboratori e riscontri oggettivi), a far venir meno la convinzione di colpevolezza in termini di ragionevole sicurezza. Le presunte discrepanze cronologiche nelle dichiarazioni di Giuffrè sono state ritenute un tema relativo all'attendibilità già valutata nel giudizio di cognizione e, quindi, non riconducibili alla nozione di 'prova nuova' idonea alla revisione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti e ai presupposti della revisione: la nozione di prova nuova deve essere valutata alla luce della sua capacità di incidere sul giudizio di colpevolezza già formatosi

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiami alle regole probatorie e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali nel processo

  • art. 636, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme riguardanti i requisiti della motivazione della sentenza e i relativi profili di vizio di motivazione impugnabili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, sent. n. 34515/2021 - Fadda)

    Principio secondo cui la prova nuova deve, in termini di ragionevole sicurezza, portare all'accertamento di un fatto che renda il compendio probatorio originario incapace di sostenere la responsabilità penale

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, sent. n. 5217/2020 - De Stefano)

    Ribadito che la valutazione di attendibilità di un collaboratore già compiuta nel giudizio di cognizione non costituisce di per sé oggetto di revisione, salvo riscontro esterno a tali dichiarazioni

Massime di principio

  • Ai fini della revisione, la cosiddetta 'prova nuova' deve essere tale da far crollare, in termini di ragionevole sicurezza, l'assetto probatorio che ha determinato la condanna; mere difficoltà logistiche o possibilità alternative non sono sufficienti se non provano l'impossibilità assoluta del fatto contestato
  • Le discrepanze o incoerenze nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se già valutate nel giudizio di cognizione, costituiscono di norma questioni di attendibilità non ricomprese nella nozione di prova nuova, salvo che emergano riscontri esterni oggettivi che ne dimostrino l'errore o la falsità
  • La revisione implica una rivalutazione complessiva del materiale probatorio alla luce della nuova prova: il giudicante deve valutare se la nuova circostanza, integrata con gli elementi preesistenti, renda ragionevolmente insostenibile la pronuncia precedente
  • Le dichiarazioni di polizia giudiziaria o relazioni di servizio che documentino controlli o sorveglianze devono dimostrare in modo univoco e oggettivo l'impossibilità di svolgere determinati spostamenti per essere decisive; controlli intermittenti o non continuativi non escludono di per sé lo spostamento
  • Il ricorrente in revisione corre il rischio di condanna alle spese e di ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile o privo di sufficienti elementi di novità

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