Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2005, parzialmente ridimensionato in primo grado con riferimento alle superfici tassabili. La Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l’appello del contribuente, ritenendo l’atto sufficientemente motivato e legittima l’applicazione di delibere comunali che avevano determinato i valori venali delle aree fabbricabili anche per annualità anteriori. In cassazione gli eredi del contribuente deducono tre censure: 1) nullità della sentenza per avere la CTR trattato la causa in camera di consiglio nonostante la richiesta di pubblica udienza; 2) violazione di norme costituzionali, tributarie e regolamentari per avere attribuito efficacia retroattiva alla delibera comunale n. 12/2005, che avrebbe modificato la zonizzazione e la delimitazione delle aree omogenee rispetto alla delibera n. 21/1999 e al PRG, con conseguente illegittimità dell’avviso e della motivazione; 3) violazione di norme processuali e sostanziali per mancata considerazione della diversa accessibilità di alcuni terreni rispetto alla strada pubblica, circostanza che avrebbe inciso sul coefficiente di valutazione applicato, e per l’illegittima applicazione di interessi e sanzioni nonostante la buona fede del contribuente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo afferma che la trattazione in camera di consiglio, pur a fronte della richiesta di pubblica udienza, integra al più una nullità relativa che deve essere dedotta tempestivamente e che nel caso risulta sanata, anche perché non furono depositate memorie. Sul secondo motivo ribadisce che le delibere comunali sui valori venali delle aree fabbricabili hanno natura di meri elementi presuntivi e supporti probatori, non vincolanti, e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione; in più, la censura non trascrive integralmente gli atti comunali, non indica i criteri ermeneutici violati e introduce una questione nuova sulla natura agricola dei terreni, non trattata nei gradi di merito. Sul terzo motivo dichiara l’inammissibilità perché la questione sulla diversa posizione dei terreni e sulla buona fede rispetto a interessi e sanzioni risulta introdotta solo in appello oppure comunque non devoluta nei gradi precedenti; inoltre il vizio di motivazione non è adeguatamente sviluppato rispetto alla decisività del fatto omesso. La Corte condanna i ricorrenti in solido alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge/processo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
viene richiamato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 33 d.lgs. 546/1992
la trattazione in camera di consiglio è ritenuta conforme al rito e, in difetto di tempestiva reazione, la nullità è sanata.
art. 157, comma 3, c.p.c.
la nullità relativa deve essere dedotta nel termine utile, altrimenti si sana.
art. 23 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro di censura.
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi come parametro di legittimità processuale e motivazionale.
L. 212/2000, artt. 1, 2, 3, 6, comma 4, e 7
richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure sull’atto impositivo e sulla motivazione.
art. 11 preleggi
richiamato dai ricorrenti per contestare la retroattività della delibera comunale.
art. 113 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nei motivi di legittimità.
d.lgs. 504/1992, artt. 1, 5, 6, commi 1 e 4, 11, commi 1 e 2-bis, e 14
richiamati come disciplina dell’ICI e dell’accertamento del tributo.
d.lgs. 446/1997, art. 59
le delibere comunali sui valori venali sono qualificate come atti a funzione probatoria, non imperativa, utilizzabili anche per annualità anteriori.
delibera C.C. n. 21/1999
richiamata quale precedente disciplina comunale dei valori e della zonizzazione.
delibera C.C. n. 12/2005
richiamata quale nuova delibera comunale sui valori venali e sulle zone omogenee, contestata per la pretesa retroattività.
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere probatorio.
art. 2700 c.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla fede privilegiata dei documenti.
L. 296/2006, art. 1, comma 165
richiamato nel terzo motivo.
d.lgs. 471/1997, art. 13, commi 1 e 2
richiamato nel terzo motivo in tema di sanzioni.
art. 24 d.lgs. 546/1992
richiamato per affermare il divieto di nuove domande o eccezioni nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 546/1992
è il fondamento del divieto di nova in appello nel processo tributario.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Le delibere comunali che determinano i valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICI hanno natura di supporto probatorio e presuntivo, non di fonte imperativa vincolante, e possono essere valorizzate anche per annualità precedenti alla loro adozione.
- Nel ricorso per cassazione che investa atti amministrativi locali è necessario rispettare rigorosamente l’autosufficienza: occorre trascrivere il contenuto rilevante degli atti impugnati e indicare specificamente i criteri ermeneutici asseritamente violati, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura del loro contenuto.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che richiedano accertamenti non compiuti nei precedenti gradi di merito.
- Nel processo tributario il divieto di nova in appello impedisce di ampliare la causa petendi con fatti nuovi o difese nuove non riconducibili al tema originario della controversia.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente introdotto nel giudizio e che sia illustrata la sua concreta decisività, cosa che non è possibile valutare se gli atti o le delibere richiamate non siano adeguatamente riprodotti nel ricorso.
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