Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2021 che confermava gli arresti domiciliari disposti il 21/09/2021 per partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme provento di frodi fiscali tramite societa fittizie, fatture per operazioni inesistenti e bonifici a soggetti nullatenenti; al ricorrente era contestato il ruolo di coordinatore dei bonifici da societa fittizie verso i prenditori e di raccoglitore/collettore del denaro destinato alla consegna ad altri sodali. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, criticava la valenza delle intercettazioni, la rilevanza della restituzione di somme precedentemente sequestrate, l'assenza di contestazione di specifici reati-fine e la presunta mutazione della contestazione con l'attribuzione di un ruolo di collettore non indicato nell'atto genetico; denunciava infine l'assenza di rapporti con alcuni coindagati apicali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha confermato le ragioni del Tribunale di Napoli che aveva individuato gravi indizi di partecipazione all'associazione sulla base di un quadro indiziario fatto di intercettazioni, contatti continui con due soggetti chiave (Della Corte e Prato) in corrispondenza con operazioni di prelievo di contante, coordinamento di bonifici verso una ditta compiacente collegata a una societa fittizia estera (Fuel Trans Ungheria) e ulteriori contatti con altri soggetti coinvolti (Quaraniello, Regina); ha ritenuto irrilevante ai fini dell'inidoneita degli indizi la restituzione di parte delle somme sequestrate, nonché non decisiva l'assenza di contestazione di singoli reati-fine. Ha inoltre escluso una illegittima mutazione dell'imputazione, spiegando che si è soltanto precisato il ruolo associativo nel corso del procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703
Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703
Principio secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei reati-fine non è necessaria né per la configurabilità dell'associazione né per la prova della partecipazione associativa.
Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 (dep. 2016), Rv. 266710
Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710
Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale sul criterio probatorio nei delitti associativi e sulla possibile autonomia della prova della partecipazione associativa rispetto alla prova dei reati-fine.
Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660
Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660
Conferma il principio che l'accertamento della partecipazione associativa può fondarsi su un complesso indiziario e non richiede la prova delle singole condotte realizzatrici dei reati-fine.
Massime di principio
- In materia cautelare per reati associativi il giudice valuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza tramite un giudizio complessivo e non richiede prove definitive: intercettazioni, ripetuti contatti coordinati e coincidenza temporale con operazioni finanziarie sono elementi significativi.
- La mancata contestazione di specifici reati-fine non esclude la configurabilità della partecipazione all'associazione, poiché l'associazione in sé è reato autonomo e si prova con un quadro indiziario unitario.
- La restituzione di somme sequestrate non determina automaticamente l'innocenza o l'irritazione degli indizi, specie se risultano ulteriori sequestri o altri elementi che confermano la destinazione illecita dei proventi.
- La mancata relazione diretta con i vertici dell'organizzazione non esclude la responsabilità se emerge una struttura piramidale che distribuisce compiti e ruoli e il soggetto svolge funzioni riconducibili all'associazione (es. coordinamento di bonifici, raccolta di contante).
- In sede di ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con l'intera motivazione impugnata; deduzioni generiche o una mera richiesta di riesame del merito sono inammissibili.
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