Cassazione Civile, Ordinanza n. 25310/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, liquidandole separatamente. È stata inoltre applicata la statuizione conseguente prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamata nel dispositivo finale.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una serie di operazioni intercorrenti tra una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria e un istituto di credito, oltre che da un rapporto con la banca presso cui la società aveva acceso il conto corrente. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inefficaci, ai sensi della legge fallimentare, sia un pagamento eseguito da una banca in favore della ricorrente, sia due scritture qualificate come cessione di crediti, ordinando la restituzione delle somme e di alcuni assegni. La Corte d’appello aveva confermato tali statuizioni, ritenendo che le scritture del 6 novembre 2008 e del 3 dicembre 2008 non integrassero un factoring, né un collegamento negoziale tale da sottrarre l’operazione alla revocatoria fallimentare, ma piuttosto una cessione di crediti con funzione solutoria, cioè un mezzo anomalo di pagamento soggetto a revoca; aveva inoltre escluso la legittimazione passiva della banca delegata rispetto all’azione ex art. 44 l.f. e respinto la domanda riconvenzionale di responsabilità extracontrattuale proposta dalla ricorrente per il ritardo nella trasmissione della provvista. In cassazione la banca ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 1198 c.c. e dell’art. 6 L. 52/1991, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il collegamento negoziale tra le scritture e la riconducibilità dell’operazione al factoring, anche trascurando documentazione precontrattuale e prova testimoniale; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2043 c.c., contestando il rigetto della domanda risarcitoria contro la banca delegata per il supposto ritardo nel riversamento delle somme incassate. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto e della volontà negoziale senza confrontarsi in modo specifico con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; il secondo perché censurava una valutazione di merito sull’assenza di illiceità della condotta, fondata sulla prassi tra le parti e sulla mancanza di un termine pattuito per la rimessione delle somme, senza evidenziare un reale errore di diritto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
I canoni legali di interpretazione contrattuale possono essere denunciati in cassazione solo indicando specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
artt. 1362 ss. c.c.
La ricostruzione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa interpretazione del ricorrente.
art. 1198 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione della cessione in chiave solutoria; la Corte non ne accoglie la prospettazione perché in realtà la censura investe un accertamento di fatto sulla causa concreta dell'operazione.
art. 6 L. 52/1991
La qualificazione di un’operazione come factoring richiede di verificare gli effetti giuridici voluti dalle parti e non solo la sua funzione economica; se la cessione è prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito, può essere assoggettata a revocatoria.
art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.
Le cessioni di credito o altre operazioni solutorie anomale, se poste in essere come mezzo di pagamento diverso dal denaro e lesivo della par condicio, sono revocabili.
art. 44 l. fall.
Richiamato nel contesto della dichiarata inefficacia del pagamento effettuato tramite banca delegata; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana non può essere affermata se il giudice di merito esclude, in fatto, l'illiceità della condotta per la prassi seguita tra le parti e per l'assenza di una tempistica pattuita per la rimessione delle somme.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a una rivalutazione del fatto o a una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo quale base per gli effetti economici conseguenti all'esito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se indica puntualmente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
- La qualificazione di un’operazione di factoring o di cessione del credito va compiuta avendo riguardo agli effetti giuridici concretamente voluti dalle parti e alla causa concreta dell’assetto negoziale, non alla sola utilità economica dell’operazione.
- La cessione del credito o altra modalità di pagamento diversa dal denaro è soggetta a revocatoria fallimentare quando sia prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito e realizzi un pagamento anomalo lesivo della par condicio.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone l’allegazione e la prova di una condotta illecita; se il giudice di merito esclude l’illiceità sulla base della prassi seguita tra le parti e dell’assenza di un termine pattizio, la censura che miri solo a rivalutare il fatto è inammissibile.
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