Corte di giustizia, Sentenza C-462/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2023. — BM contro LO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino – Forum actoris – Condizione – Residenza abituale dell’attore nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita durante l’intero periodo immediatamente precedente alla domanda. — Causa C-462/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito la portata del forum actoris previsto dal regolamento Bruxelles II in materia di divorzio. Per avvalersi del criterio dei sei mesi, l’attore cittadino dello Stato membro del foro deve dimostrare che la sua residenza era già abituale fin dall’inizio del periodo. La soluzione mira a garantire prevedibilità, certezza del diritto e un collegamento effettivo con lo Stato membro competente.
Competenza giurisdizionale nel divorzio: il periodo di sei mesi per il forum actoris dell’attore cittadino dello Stato membro decorre solo se la residenza è già abituale dall’inizio del periodo.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 richieda che l’attore cittadino dello Stato membro del foro abbia la residenza abituale in tale Stato per l’intero periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente alla domanda di divorzio, oppure se basti che vi abbia inizialmente una semplice residenza divenuta residenza abituale solo nel corso di quel periodo.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro di cui l’attore è cittadino è competente a conoscere della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale solo se l’attore prova di aver avuto la residenza abituale in quello Stato per almeno i sei mesi immediatamente precedenti la presentazione della domanda; non è sufficiente che una mera residenza diventi abituale solo nel corso di tale periodo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, regolamento (CE) n. 2201/2003
Competenza nel divorzio e residenza abituale dell’attore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una causa di divorzio tra BM e LO. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo ai criteri di competenza in materia matrimoniale.
Fatti e procedimento principale
BM, cittadino tedesco, e LO, cittadina polacca, si erano sposati in Polonia nel 2000 e vi avevano vissuto con i figli almeno fino al giugno 2012. Nel 2013 BM ha introdotto in Germania una domanda di divorzio sostenendo di essersi trasferito nel domicilio dei genitori in Germania dopo aver lasciato la casa familiare.
I giudici tedeschi di merito hanno respinto la domanda per difetto di competenza internazionale, ritenendo che BM non avesse dimostrato di aver avuto la residenza abituale in Germania per l’intero periodo di sei mesi immediatamente precedente alla domanda. Il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto alla Corte se, ai fini del sesto trattino dell’articolo 3, sia sufficiente che la residenza diventi abituale entro il periodo di sei mesi o se debba esserlo sin dall’inizio.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il considerando 1 del regolamento n. 2201/2003;
- l’articolo 1, paragrafo 1, che include il divorzio nell’ambito di applicazione del regolamento;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e in particolare il sesto trattino, che attribuisce competenza al giudice dello Stato membro della residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino di quello Stato;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che i criteri di competenza dell’articolo 3 sono oggettivi, alternativi ed esclusivi e che, nel sesto trattino, il regolamento consente un forum actoris fondato sul collegamento tra cittadinanza e residenza abituale.
La Corte precisa che la nozione di "residenza abituale" deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme nel diritto dell’Unione. Sottolinea poi che il riferimento, nel sesto trattino, al fatto che l’attore abbia "risieduto" nello Stato membro per almeno sei mesi non autorizza a distinguere tra semplice residenza iniziale e successiva residenza abituale in modo da svuotare il requisito del collegamento effettivo.
Secondo la Corte, l’interpretazione proposta dal giudice del rinvio e sostenuta da alcuni governi consente di preservare:
- la certezza del diritto;
- la prevedibilità delle regole di competenza;
- l’esigenza di un collegamento effettivo tra l’attore e lo Stato membro del foro.
La Corte osserva inoltre che un’interpretazione più permissiva indebolirebbe eccessivamente il criterio del forum actoris, consentendo di fondare la competenza su una residenza abituale maturata solo in un momento qualsiasi dei sei mesi precedenti, con valutazioni troppo casistiche e non uniformi tra gli Stati membri.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 subordina la competenza del giudice dello Stato membro di cui l’attore è cittadino alla prova che l’attore abbia avuto la residenza abituale in quello Stato da almeno sei mesi immediatamente precedenti la domanda di divorzio.
In altri termini, la residenza deve essere già abituale all’inizio del periodo di sei mesi, non potendo formarsi soltanto nel corso di tale periodo.
Principio affermato
Il forum actoris dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, richiede una residenza abituale continuativa nello Stato membro del foro per l’intero periodo minimo di sei mesi immediatamente precedente la domanda, così da garantire un collegamento effettivo, prevedibilità e applicazione uniforme della competenza internazionale in materia matrimoniale.
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