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Ordinanza

Ordinanza n. 1143/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 22.10.2025, notificata all'interessato il 18.11.2025, limitatamente alla parte in cui nel disporre “di incaricare il Servizio Centrale di Protezione di erogare in favore di -OMISSIS- la restante somma pari alla capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, in totale riferite al periodo di cinque anni”, ha imposto “l'obbligo di intestazione del cespite al collaboratore per assicurare la finalità del reinserimento sociale”; nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.

Giustizia amministrativa202515932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991, limitatamente all'obbligo di intestazione al collaboratore del cespite acquistato mediante capitalizzazione delle misure di assistenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (collaboratore di giustizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Commissione Centrale ha incaricato il Servizio Centrale di Protezione di erogare la somma residua corrispondente alla capitalizzazione delle misure di assistenza relative a cinque anni, imponendo tuttavia l'intestazione del cespite al collaboratore. Ha contestato tale obbligo sostenendo che esso fosse in contrasto con l'accertato integrale adempimento degli obblighi tributari propri e dei familiari, come attestato dal Servizio Centrale di Protezione, e ha chiesto che l'immobile fosse intestato al figlio e alla nuora, anche in considerazione del parere favorevole espresso dal Servizio. Ha inoltre rilevato che il ricorrente è tuttora detenuto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nella mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione, dell'adempimento degli obblighi tributari del ricorrente, attestato dal Servizio Centrale di Protezione. Ha inoltre rilevato un difetto di motivazione sulle ragioni per cui il cespite dovesse essere intestato proprio all'interessato, nonostante il suo attuale stato di reclusione. Ha ravvisato il periculum in mora nella mancata o soltanto parziale erogazione delle somme riconosciute a titolo di capitalizzazione. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato ai fini del complessivo riesame della vicenda da parte dell'Amministrazione, senza anticipare la decisione sulla spettanza definitiva dell'intestazione dell'immobile al figlio e alla nuora. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 13 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    Commissione Centrale ex art.10 L.82/91

    La norma è richiamata quale base dell'organo che ha adottato la delibera impugnata; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e concessa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'Amministrazione deve considerare gli elementi istruttori rilevanti già acquisiti, inclusa la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi tributari dell'interessato, quando tali elementi incidono sulla legittimità della misura contestata.
  • L'imposizione dell'intestazione di un bene al destinatario di una misura di assistenza deve essere sorretta da una motivazione adeguata sulle ragioni della scelta, soprattutto quando l'interessato si trovi in stato di reclusione e siano prospettate intestazioni alternative a favore di familiari.
  • La mancata o parziale erogazione di somme già riconosciute a titolo di capitalizzazione può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.
  • Quando emergano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento limitatamente ai profili viziati, disponendo il riesame complessivo della vicenda senza definire anticipatamente il merito della pretesa sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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