Sentenza del 23/02/2018 n. 1196 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Maggiori ricavi - Vendita cinescopi a società estere - Determinazione del valore dei beni ceduti - Confronto tra prezzi - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto corretto il confronto tra il prezzo medio praticato dalla società e il prezzo medio applicato dagli altri operatori. Tale metodologia è stata considerata idonea a determinare il valore normale dei beni ceduti a società straniere; di conseguenza, l'accertamento ai fini Ires è stato ritenuto legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione, ai fini Ires, del valore normale di cinescopi venduti a società estere. L'Amministrazione aveva ritenuto che i ricavi dichiarati fossero inferiori a quelli desumibili dal mercato e aveva effettuato il confronto tra il prezzo medio di vendita applicato dalla società e il prezzo medio praticato da altri operatori per beni comparabili. La questione era quindi stabilire se tale metodo di comparazione fosse idoneo a determinare il valore normale dei beni ceduti e a giustificare l'accertamento di maggiori ricavi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 9
La norma rileva per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, che può essere individuato mediante il confronto con i prezzi medi praticati sul mercato per beni analoghi o comparabili.
D.P.R. n. 917/1986, art. 76
La disposizione è richiamata in materia di determinazione del reddito d'impresa e consente di valutare la correttezza dei componenti reddituali dichiarati, anche attraverso la verifica dei prezzi applicati nelle operazioni con soggetti esteri.
Massime di principio
- Nelle vendite a società estere, il valore normale dei beni può essere determinato confrontando il prezzo medio praticato dal contribuente con quello medio applicato da altri operatori per beni comparabili.
- Un avviso di accertamento basato su una differenza tra prezzi non è illegittimo solo perché utilizza valori medi di mercato, purché il confronto riguardi beni, condizioni commerciali e operatori sufficientemente comparabili.
- La prova dello scostamento può fondarsi su dati di mercato e non richiede necessariamente l'individuazione di una singola operazione identica, se la media utilizzata è attendibile e adeguatamente motivata.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando differenze qualitative o commerciali rilevanti, quali quantità vendute, condizioni di pagamento, garanzie, mercati di destinazione, costi di trasporto o caratteristiche dei beni.
- In presenza di prezzi di cessione significativamente inferiori a quelli medi di mercato, l'Amministrazione può ritenere sottostimati i ricavi e recuperare a tassazione la maggiore base imponibile, purché il metodo di calcolo sia spiegato e verificabile.
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