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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18357 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Trattazione e decisione - Sentenza motivata solo "per relationem" per espresso rimando alla sentenza di primo grado - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, denunciando, tra l'altro, la nullità e l'insufficienza della motivazione. In particolare, ha contestato che il giudice d'appello avesse confermato l'accertamento richiamando in modo generico la sentenza di primo grado, senza esaminare concretamente le specifiche censure relative alla ricostruzione dei ricavi per lavori di scasso, scavo, movimento e livellamento del terreno e impiantazione di vigneti. La contribuente sosteneva che il confronto tra prezzi al metro quadrato non fosse attendibile, poiché non teneva conto delle diverse condizioni tecniche ed economiche dei lavori, e contestava l'interpretazione data dall'Ufficio alle dichiarazioni del proprio amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente al secondo rilievo dell'accertamento, riconoscendo un vizio di insufficiente motivazione: la CTR si era limitata a richiamare genericamente la sentenza di primo grado e a dichiarare condivisibili i dubbi sulla perizia della contribuente, senza esaminare le specifiche contestazioni dell'appello. La sentenza è stata quindi cassata su tale punto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Sono stati invece rigettati i motivi relativi al primo rilievo, concernente la valorizzazione delle rimanenze dei lavori ultrannuali mediante il metodo della percentuale di completamento, poiché su tale aspetto la sentenza conteneva una motivazione sufficiente, sia in fatto sia in diritto. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. Un mero richiamo alla decisione di primo grado non è sufficiente quando non dimostri l'effettivo esame dei motivi di appello.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, comma 2, ora art. 93

    Metodo della percentuale di completamento dell'opera

    Per le opere di durata ultrannuale, le rimanenze dei lavori in corso possono essere determinate secondo il metodo della percentuale di completamento, valorizzando l'avanzamento dell'opera.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53

    La norma è stata richiamata dall'Ufficio quale base per la contestazione di ricavi non dichiarati e non contabilizzati derivanti dai lavori eseguiti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La disposizione riguarda la rettifica del reddito d'impresa e la determinazione dei ricavi e delle componenti reddituali sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la censura della contribuente è stata rigettata con riferimento alla valorizzazione delle rimanenze.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    La norma è stata invocata dalla contribuente per contestare l'idoneità degli elementi presuntivi utilizzati per ricostruire maggiori ricavi; l'esame della relativa censura è stato dichiarato assorbito a seguito della cassazione della sentenza sul vizio motivazionale.

Massime di principio

  • In appello, il giudice non può limitarsi a confermare la sentenza di primo grado mediante un richiamo generico o per relationem: deve esaminare, anche sinteticamente, le specifiche doglianze dell'appellante e spiegare perché le respinge.
  • Il richiamo alla sentenza precedente è ammissibile solo se il giudice d'appello dimostra di averne fatto propri i contenuti e se questi sono sufficienti a rispondere alle critiche formulate; non è sufficiente dichiarare genericamente di condividere i dubbi o le conclusioni dei primi giudici.
  • L'omesso esame delle contestazioni decisive non comporta necessariamente un difetto assoluto di motivazione, ma può integrare un vizio di insufficiente motivazione che conduce alla cassazione della sentenza e al rinvio.
  • Quando la sentenza contiene una motivazione autonoma, anche sintetica, sui presupposti giuridici e fattuali dell'accertamento, il motivo di ricorso può essere rigettato, come avvenuto per la valorizzazione delle rimanenze mediante il metodo della percentuale di completamento.
  • In caso di accertamento presuntivo basato sul confronto dei prezzi, il giudice deve valutare le differenze concrete tra le prestazioni comparate, comprese le caratteristiche dei terreni, le economie di scala, i mezzi impiegati e le condizioni tecniche dei lavori.

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