Sentenza n. 11984/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della Delibera 30 dicembre 2025, n. 1344 e dell’Allegato A della Regione Lazio aventi a oggetto la “Approvazione delle “Indicazioni per la corretta modalità di prescrizione e ridefinizione degli ambiti di garanzia ai fini del governo delle liste d’attesa”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che sia direttamente e/o indirettamente connesso ai provvedimenti oggi gravati con il presente ricorso e che incida sfavorevolmente sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lazio 30 dicembre 2025, n. 1344, e Allegato A, nella parte relativa alla formalizzazione da parte del MMG/PLS della prescrizione suggerita dal medico di una struttura privata accreditata non abilitata al sistema DEMA
Esito
Favorevole al ricorrente (ordini professionali)
La controversia
Gli ordini provinciali hanno dedotto l'illegittimità della disciplina regionale che impone al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta di formalizzare, tramite il sistema DEMA e con il flag di prescrizione suggerita, la prescrizione predisposta dal medico operante in una struttura privata accreditata non autorizzata alla prescrizione dematerializzata. È stata lamentata, anzitutto, la violazione dell'autonomia e della responsabilità professionale del medico, del Codice di deontologia medica, in particolare dell'art. 13, nonché delle norme sull'ordinamento professionale e sull'attività prescrittiva. I ricorrenti hanno sostenuto che la prescrizione è un atto medico personale, diretto, esclusivo e non delegabile, sicché il MMG/PLS non potrebbe essere obbligato a recepire acriticamente la decisione diagnostico-terapeutica di altro sanitario. Sono stati inoltre dedotti violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, violazione degli artt. 3, 32, 33 e 97 Cost., delle disposizioni del Codice deontologico e dell'ACN per la medicina generale, nonché delle norme civilistiche sulla diligenza e responsabilità professionale e della l. n. 24/2017. La misura sarebbe stata adottata per finalità di governo delle liste d'attesa, ma inciderebbe sostanzialmente sulla libertà prescrittiva e sulla responsabilità clinica del MMG/PLS, senza dimostrazione della necessità e proporzionalità dell'automatismo. È stato infine dedotto il difetto di motivazione, l'illogicità, l'irragionevolezza, l'erronea valutazione dei fatti e il travisamento, oltre alla nullità per mancanza degli elementi essenziali. La Regione ha sostenuto che la disciplina avesse natura meramente organizzativa, volta a rendere tracciabili le prestazioni di accesso successivo e a garantire i LEA, senza escludere il dovere del MMG di valutare l'appropriatezza clinica. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e la FNOMCeO ha aderito alle censure degli ordini ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la D.G.R. n. 1344/2025 e l'Allegato A nella parte impugnata. Ha respinto la censura formale di difetto di motivazione, rilevando che la finalità di governo delle liste d'attesa era chiaramente indicata nelle premesse dell'atto e che non era necessario esplicitare puntualmente il meccanismo attraverso cui la misura avrebbe realizzato tale finalità. Nel merito, tuttavia, il Collegio ha affermato che la libertà prescrittiva costituisce espressione dell'autonomia e della responsabilità del medico e che l'amministrazione può imporre adempimenti organizzativi solo se non incidono sulla scelta diagnostico-terapeutica. Dalla formulazione dell'Allegato A, secondo cui il medico della struttura accreditata demanda al MMG/PLS la formalizzazione della prescrizione e il MMG è tenuto a compilarla, emergeva invece un obbligo di recepimento della prescrizione altrui. L'aggettivo "appropriata" è stato ritenuto riferibile alla classe di priorità e non idoneo a preservare un autonomo potere decisionale sull'an della prestazione. La disciplina determinava quindi una dissociazione tra responsabilità professionale e potere decisionale, svuotando la funzione del MMG/PLS e imponendo un automatismo prescrittivo per esigenze organizzative derivanti dai limiti tecnici del sistema regionale. Il TAR ha inoltre rilevato il paradosso del sistema: se il MMG conferma la prescrizione si realizza una duplicazione della validazione diagnostica; se invece dissente, la prenotazione già effettuata può entrare in conflitto con la valutazione clinica, causando stalli e allungamenti dei tempi. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 13 Codice di deontologia medica
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione è qualificata come atto medico personale, autonomo, esclusivo e non delegabile; la disciplina regionale non può imporre al medico di formalizzare automaticamente la prescrizione di altro sanitario.
art. 22 Codice di deontologia medica
Richiamato dalla Regione per sostenere che il medico conserverebbe la possibilità di rifiutare una prestazione incongrua o dannosa; tale argomento non è stato ritenuto sufficiente a superare il carattere prescrittivo e vincolante della disposizione impugnata.
artt. 3, 32, 33 e 97 Cost.
Invocati dalle parti in relazione, rispettivamente, ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, tutela della salute, libertà della scienza e buon andamento; la decisione valorizza in particolare la tutela della salute e l'esigenza di preservare l'autonomia professionale nell'esercizio della funzione prescrittiva.
art. 45 ACN MMG 2024
Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica e di indagini specialistiche anche in assenza del paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
Richiamato dai ricorrenti quale conferma del carattere autonomo e personale della valutazione prescrittiva del medico di medicina generale.
art. 1176 cod. civ.
La diligenza qualificata del medico comprende anche l'attività prescrittiva e impone un autonomo vaglio professionale quando il medico partecipa all'attuazione di una strategia diagnostica o terapeutica.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'atto per carenza di motivazione; il TAR ha escluso, in concreto, il difetto di motivazione, senza qualificare l'atto come nullo.
art. 2229 cod. civ.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia vincolante delle regole deontologiche quale elemento dell'ordinamento professionale.
d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla l. n. 3/2018
Richiamato quale fondamento dell'ordinamento degli Ordini professionali e della loro potestà disciplinare.
l. n. 24/2017
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla responsabilità professionale sanitaria.
Corte costituzionale, sentenza n. 169/2017
Richiamata per il principio secondo cui, nella pratica terapeutica, la regola di fondo è l'autonomia e la responsabilità del medico, nel carattere personalistico delle cure sanitarie.
Massime di principio
- La prescrizione sanitaria è un atto medico personale, autonomo, esclusivo e non delegabile, che deve essere adottato dal medico sulla base della propria valutazione diagnostico-terapeutica e della conseguente responsabilità professionale.
- L'amministrazione può disciplinare gli aspetti organizzativi e di tracciabilità dei flussi prescrizionali, ma non può imporre al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta la formalizzazione automatica di una prescrizione predisposta da altro sanitario, quando ciò incida sulla decisione circa l'an della prestazione.
- La previsione di una possibilità meramente formale di modificare la classe di priorità non preserva l'autonomia prescrittiva del medico se il testo dell'atto gli impone comunque di compilare la prescrizione e non gli riconosce un effettivo potere di valutare se la prestazione sia clinicamente appropriata e debba essere prescritta.
- Non è legittimo sacrificare l'autonomia e la responsabilità clinica del medico per rimediare a limiti tecnici o organizzativi dei sistemi amministrativi di gestione e tracciamento delle prestazioni sanitarie.
- Una disciplina che separi il potere decisionale dalla responsabilità professionale del medico è illegittima, anche se persegua una finalità organizzativa di governo delle liste d'attesa; il sistema deve evitare sia la duplicazione della validazione diagnostica sia il conflitto tra prenotazione e successiva valutazione clinica.
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