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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26995/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di convalida (12/02/2022) del provvedimento del Questore di Crotone (8/02/2022) che imponeva, oltre al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, l'obbligo per Schiatti di presentarsi presso gli uffici dei Carabinieri di Arcore 30 minuti dopo l'inizio di ogni incontro del Monza. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) carenza e illogicità della motivazione circa la necessità e l'urgenza di tale obbligo, anche alla luce della cronologia degli atti; (2) mancanza di motivazione sulla necessità e sulla durata dell'obbligo, violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/90 e vizio di eccesso di potere, considerando un precedente DASPO scaduto da oltre tre anni; (3) violazione dell'art.6 commi 1 e 2 L. 401/89 e difetto di motivazione sulle ragioni dell'obbligo anche per partite amichevoli.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che l'obbligo di presentazione è misura accessoria che limita la libertà personale e richiede una convalida giudiziale approfondita sulla necessità, proporzionalità e congruità della durata. Ha escluso la censura sull'urgenza perché il ricorrente non ha provato che l'obbligo fosse stato eseguito prima dell'intervento del magistrato. Tuttavia ha rilevato carenze della motivazione del G.I.P. relativamente alle ragioni che giustificano l'imposizione dell'obbligo di presentazione e alla congruità della sua durata: la convalida si è appiattita sul divieto del Questore senza adeguato vaglio delle "ragioni in più" (quid pluris) richieste per l'obbligo di presentazione. Per tali carenze la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 8/2/2022 nella parte che imponeva l'obbligo di presentarsi; ha inoltre disposto comunicazione del dispositivo al Questore di Crotone.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    commi 1 e 2 (e richiamo al terzo comma nella motivazione)

    L'art. 6 distingue una misura interdittiva (comma 1) e l'obbligo di presentarsi in ufficio di P.S. (comma 2) che è accessorio e incide sulla libertà personale; per questa seconda previsione è richiesta la convalida del G.I.P., il quale deve valutare non solo la legittimità formale ma la necessità, proporzionalità, adeguatezza e la congruità della durata dell'obbligo; l'obbligo richiede un "quid pluris" rispetto al semplice divieto di accesso agli stadi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (L. 241/90)

    Richieste regole di motivazione e di trasparenza amministrativa; il ricorrente ha invocato violazioni di tali disposizioni, ma la Corte ha focalizzato la carenza motivazionale specifica del G.I.P. in ordine alla necessità e alla durata dell'obbligo di presentazione, non equiparando automaticamente la censura amministrativa alla insufficiente motivazione giudiziale della convalida.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    richiami a sentenze della Corte Costituzionale e numerose pronunce della Cassazione indicate in motivazione

    La giurisprudenza consolidata precisa i limiti della discrezionalità dell'autorità di P.S. e i criteri di controllo giudiziale (esame del "quid pluris", onere probatorio del destinatario circa l'esecuzione antecedente alla convalida, valutazione della memoria difensiva, necessità di motivazione su durata e proporzionalità).

Massime di principio

  • L'obbligo di presentarsi in un ufficio di P.S. è una misura accessoria che limita la libertà personale: il giudice della convalida deve effettuare un controllo sostanziale (necessità, proporzionalità, adeguatezza e congruità della durata).
  • Per giustificare l'obbligo di presentazione è necessario un "quid pluris" rispetto al mero divieto di accesso agli stadi; la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto possono sostenere la necessità ma devono emergere dalla motivazione.
  • Se il destinatario sostiene che la misura è stata eseguita prima della convalida (incidenza dell'urgenza), grava su di lui l'onere di provarlo; in assenza di prova l'eccezione sull'urgenza non prospera.
  • Il giudice di convalida deve considerare e, se depositata, valutare la memoria difensiva: l'omessa considerazione può rendere la convalida viziata o comunque indebolire la motivazione.
  • La durata dell'obbligo deve essere congrua rispetto alla gravità degli episodi; se ritenuta eccessiva il giudice può ridurla o, se la motivazione è carente, annullare la parte relativa all'obbligo.
  • In casi analoghi, chi impugna deve contestare specificamente la mancanza di "quid pluris" e può ottenere annullamento limitato della parte dell'atto che incide sulla libertà personale se la convalida giudiziale non ha adeguatamente motivato necessità e durata.

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