Sentenza n. 418/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 742/2024, depositata in data 24.12.2024 e notificata in data 27.12.2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 1381/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 (Carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile perché non impugnata, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione di passaggio in giudicato. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie all'esecuzione o alla spettanza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza perché il giudicato non era stato eseguito e l'Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni per l'esecuzione dopo l'investitura da parte del creditore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per i titoli di pagamento, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio economico della Carta docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca una prestazione economica e ne determini le modalità di adempimento integra inottemperanza, imponendo all'Amministrazione l'esecuzione integrale del comando giudiziale, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso di ottemperanza quando l'inadempimento del giudicato risulti provato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
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