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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11978/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/06/2022 del Tribunale di Milano che aveva applicato la misura detentiva in carcere nei confronti di Francesco Bisi. Il difensore eccepiva: (i) violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riguardo alla presunta autonoma rilevanza del capo 2) rispetto al capo 5), sostenendo che le condotte costituivano un'unica azione estorsiva; (ii) carenza di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati indicati ai capi 3) e 4).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha depositato memoria con la quale ha rinunciato al ricorso allegando la sentenza intervenuta nel frattempo, dalla quale risulta l'assoluzione per i reati indicati ai capi 3) e 4) e l'inclusione del capo 5) nel capo 2). Poiché l'impugnazione riguardava esclusivamente quei capi di imputazione, viene meno l'interesse all'impugnazione. Sul punto delle spese, il Collegio ha applicato l'orientamento (Sez. 5, Sent. n. 10720/2021, Casagrande) secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022), Casagrande

    Principio secondo cui la inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento di somme alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se, prima della decisione della Cassazione, sopravvengono fatti o provvedimenti che rimuovono l'oggetto della impugnazione (es. assoluzioni, riqualificazioni o concentramento di capi), il ricorso può risultare privo di interesse e quindi inammissibile.
  • La rinuncia esplicita del difensore, accompagnata da documentazione che dimostra la sopravvenuta mancanza di interesse, porta normalmente all'inammissibilità del ricorso senza entrando nel merito delle censure.
  • Quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente (sopravvenuta carenza di interesse), la giurisprudenza rilevante tende ad escludere la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
  • Le questioni sulla autonoma rilevanza di singoli capi (es. se più condotte costituiscono un'unica azione estorsiva) vanno tempestivamente illustrate e documentate: se i capi vengono successivamente riformulati o cancellati, tali censure possono diventare irrilevanti per l'impugnazione.
  • Prima di proseguire in Cassazione è opportuno verificare l'attuale interesse ad impugnare, anche mediante accertamento di provvedimenti successivi o atti processuali sopravvenuti, per evitare spese e inutili procedure.

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