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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 323/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024.

Giustizia amministrativa202501181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 323/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore vittorioso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 323/2024, pubblicata il 17 settembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 marzo 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha imposto all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza presupposta, della sua notificazione ai fini dell'esecuzione e della persistente inerzia dell'amministrazione obbligata per ordinare l'adempimento delle statuizioni giudiziali.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione della sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
  • L'esecuzione della sentenza deve tenere conto degli importi eventualmente già corrisposti, che devono essere detratti dall'adempimento dovuto.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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