Ordinanza n. 569/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto dirigenziale n. 78 del 20.11.2025 - Direzione generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali / 50 17 08 - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti, notificato in data 21.11.2025, recante il diniego di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società ricorrente con decreto dirigenziale n. 132 del 07.05.2012 per l’impianto IPPC 6.4 (a) ubicato in S. Antonio Abate (NA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un impianto IPPC 6.4(a)
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego regionale di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono, in particolare, la contestazione della difformità urbanistica dell'impianto e la deduzione della violazione del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dall'art. 29-quater, comma 10, del d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso. Ha affermato che l'insediamento e la prosecuzione di un'attività produttiva presuppongono la compatibilità urbanistico-edilizia dell'impianto. Nel caso concreto, ha rilevato la difformità urbanistica dell'impianto e la pendenza di un ordine di demolizione non annullato né sospeso. Ha inoltre ritenuto che il termine previsto dall'art. 29-quater, comma 10, del d.lgs. 152/2006 per la conclusione della conferenza di servizi abbia natura ordinatoria e non perentoria, sicché la sua violazione non determina l'illegittimità dell'azione amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura interinale della decisione.
Norme richiamate
art. 29-quater, comma 10, d.lgs. 152/2006
Il termine per la conclusione della conferenza di servizi è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio; il suo superamento non inficia, di per sé, la legittimità dell'azione amministrativa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La compatibilità urbanistico-edilizia dell'impianto costituisce un presupposto necessario per l'insediamento e la prosecuzione legittima di un'attività produttiva soggetta ad autorizzazione ambientale.
- La pendenza di un ordine di demolizione relativo all'impianto, non annullato né sospeso in sede giurisdizionale, costituisce elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, una ragionevole previsione di accoglimento dell'impugnazione del diniego di rinnovo dell'autorizzazione ambientale.
- Il termine previsto dall'art. 29-quater, comma 10, del d.lgs. 152/2006 per la conclusione della conferenza di servizi ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non comporta, da solo, l'illegittimità dell'azione amministrativa.
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