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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17315/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguardava il ricalcolo della "quota B" della pensione di una lavoratrice dello spettacolo, con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La pensionata aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda di ricostituzione del trattamento, chiedendo che la retribuzione pensionabile giornaliera fosse calcolata sulla media effettiva delle retribuzioni giornaliere, senza applicazione del limite massimo di lire 315.000 previsto per i lavoratori dello spettacolo. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che per la quota B il d.lgs. n. 182 del 1997 avesse introdotto una disciplina nuova e non richiamasse il tetto retributivo previsto dalla normativa previgente. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite massimo alla retribuzione pensionabile dovesse continuare ad applicarsi anche alla quota B; il secondo, subordinato, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione, per non avere la sentenza considerato anche la prescrizione decennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continui ad applicarsi e non sia stato abrogato, né espressamente né per incompatibilità, dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto ribadito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Sono state inoltre rimesse al giudice di rinvio le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto dall’INPS nel primo motivo di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come rito camerale applicabile ratione temporis al giudizio di legittimità.

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    È richiamato dalla sentenza d’appello in tema di prescrizione quinquennale dei ratei successivi al 6 luglio 2011.

  • art. 38, comma 1, lettera d, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Ha introdotto l’art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970, rilevante per la prescrizione dei ratei pensionistici.

  • art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto da questa norma continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182 del 1997.

  • art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    Il ricorso all’intero art. 12 del d.lgs. n. 503 del 1992 implica che i limiti massimi alla retribuzione pensionabile restano parte integrante del sistema.

  • art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    La Corte richiama il contenuto dell’articolo, osservando che i commi 1 e 2 sono inscindibilmente connessi quanto ad aliquote di rendimento e limiti alla retribuzione pensionabile.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    Non introduce un sistema autonomo tale da eliminare il precedente tetto retributivo; va letto in continuità con la disciplina previgente.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    È citato come norma che ha modificato l’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, senza però eliminarne il limite massimo.

  • art. 1, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    È richiamato come esempio di scelta espressa del legislatore delegato nel sistema interamente contributivo.

  • art. 2, comma 22, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La finalità di commisurare le prestazioni agli oneri contributivi non impone, per la quota B, l’equiparazione automatica tra massimale contributivo e massimale pensionabile.

  • art. 12 preleggi

    La volontà del legislatore deve risultare dal significato proprio delle parole usate nel testo normativo.

  • art. 70 Cost.

    La funzione legislativa spetta al Parlamento; studi attuariali interni non possono sostituire il testo normativo.

  • art. 76 Cost.

    Il mantenimento del massimale retributivo per la quota B è ritenuto coerente con la legge delega e non eccede i limiti della delega.

  • art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87

    Le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 24 L. 11 marzo 1953, n. 87

    Le eccezioni di illegittimità costituzionale sono state respinte.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla prescrizione dedotta dall’INPS.

  • art. 2938 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo di ricorso, sempre in tema di prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo per sostenere la prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Nella determinazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente permane anche per la quota B, salvo una chiara abrogazione espressa o una incompatibilità normativa effettiva e univoca.
  • L’assenza di un richiamo espresso al limite massimo non basta, da sola, a fondare la sua abrogazione quando la lettura letterale, sistematica e storica della normativa mostra continuità con la disciplina precedente.
  • Le norme previdenziali di riforma vanno interpretate considerando l’intero sistema, in particolare il rapporto tra massimale contributivo e massimale pensionabile, evitando soluzioni che producano sperequazioni o un regime di ingiustificato favore rispetto all’assicurazione generale obbligatoria.
  • La volontà del legislatore delegato non può desumersi da fonti extratestuali o da elaborazioni tecniche interne, ma deve emergere dal testo normativo e dal suo significato proprio.
  • Nel giudizio di cassazione il giudicato non si forma sulle singole argomentazioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che collega un fatto giuridicamente qualificato all’effetto decisorio; perciò il ricorso è ammissibile se investe in radice tale unità decisoria.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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