Sentenza n. 1746/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento 1) del Decreto n° -OMISSIS-Prot.n.-OMISSIS-del 23.11.2022, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Affari Generali, Divisione II, Ufficio per le ricompense, con la quale si comunicava che, il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, nella seduta del 28 settembre 2022, “ha espresso parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario … ritenendo adeguato l'encomio solenne”, notificato in data 18.01.2023; 2) del processo verbale della Direzione Centrale per gli affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Consiglio per le ricompense per straordinari e speciali, del 28.09.2022, nella parte in cui ha espresso “Parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario per 4 operatori per i quali viene ritenuta congrua la concessione dell'encomio solenne. Nello specifico, la parte sindacale ha ritenuto più opportuno il conferimento della promozione per merito straordinario per i dipendenti, mentre i componenti dell'Amministrazione hanno concordato l'eventuale concessione dell'encomio solenne. Pertanto, come da accordo tra l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siglato in data 29 settembre 2021, il parere è stato considerato contrario ritenendo, a maggioranza, più congrua la concessione dell'encomio solenne. Concessi, a maggioranza, l'encomio a 3 dipendenti proposti per l'encomio solenne e la lode a 2 operatori proposti per l'encomio. Sospesa la valutazione per 1 operatore proposto per l'encomio. Accolta la proposta così come formulata dal Questore per il restante personale”, notificato in data 18.01.2023; 3) della Circolare del 15.04.2020, protocollo 00287730, a firma del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, con la quale è stata data indicazione ai destinatari: “Emerge, infine, un numero eccessivo di proposte premiali per promozioni per merito straordinario ed encomio solenne per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti che, pur di rilevante profilo, rientrano nei compiti istituzionali degli operatori addetti in via esclusiva a tali settori e che, in presenza di adeguati presupposti, possono trovare adeguato riconoscimento in tipologie premiali di rango minore” “Emerge, infine, un numero eccessivo di proposte premiali per promozioni per merito straordinario ed encomio solenne per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti che, pur di rilevante profilo, rientrano nei compiti istituzionali degli operatori addetti in via esclusiva a tali settori e che, in presenza di adeguati presupposti, possono trovare adeguato riconoscimento in tipologie premiali di rango minore”; con richiesta di declaratoria del diritto del ricorrente all'approfondimento istruttorio dell'attività investigativa svolta nel febbraio 2018 ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione per merito straordinario, come da proposta del Signor Questore di Crotone del 06.06.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere contrario del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali alla promozione per merito straordinario, comunicato con decreto del 23 novembre 2022, e relativo verbale del 28 settembre 2022; impugnata anche la circolare del 15 aprile 2020. Non è stato impugnato il decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023.
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ha impugnato il parere espresso il 28 settembre 2022 dal Consiglio per le ricompense, contrario alla promozione per merito straordinario e ritenuto adeguato il conferimento dell'encomio solenne, nonché la nota comunicativa del 23 novembre 2022, il verbale della seduta e la circolare del 15 aprile 2020 sui criteri premiali. Ha inoltre chiesto l'approfondimento istruttorio dell'attività investigativa svolta nel febbraio 2018, in vista del riconoscimento della promozione secondo la proposta del Questore di Crotone del 6 giugno 2019. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023 e, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la medesima ragione di inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il parere del Consiglio sulle proposte di promozione per merito straordinario è obbligatorio ma non vincolante e costituisce un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo. La procedura prevede, dopo il parere del Consiglio, l'ulteriore esame della Commissione di avanzamento competente per il personale non direttivo e la decisione finale del Capo della Polizia. La lesione della posizione del ricorrente era quindi imputabile al decreto conclusivo del 24 marzo 2023, che non è stato impugnato né in questo né in altro giudizio; l'annullamento del solo parere non avrebbe procurato un vantaggio diretto e attuale. L'impugnazione anticipata di atti procedimentali è ammessa eccezionalmente solo per atti vincolanti che predeterminino nettamente la decisione finale o per atti interlocutori che determinino un arresto del procedimento, circostanze escluse nel caso concreto. La questione di merito sui presupposti della ricompensa e le censure alla circolare non sono state esaminate. Spese compensate per l'esito processuale e la novità della questione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Per giurisprudenza unanime, infatti, anche nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
L'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale della sfera giuridica e un'utilità effettiva conseguibile con l'annullamento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Giunta, infine, l’udienza straordinaria dell’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. il Tribunale ha sollevato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023.
Il giudice ha sottoposto alle parti la possibile ragione di inammissibilità relativa alla mancata impugnazione dell'atto conclusivo.
art. 68 d.P.R. n. 782/1985
Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l’attività svolta.
Il conferimento delle ricompense è subordinato ai presupposti previsti dall'art. 69, valutati considerando qualifica, funzioni, risultati e circostanze dell'attività.
art. 69 d.P.R. n. 782/1985
La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
La promozione per merito straordinario è disciplinata dai presupposti e dalle modalità richiamati dalla normativa sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
art. 71, comma 4, d.P.R. n. 782/1985
Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
L'atto di conferimento è adottato dal Capo della Polizia, titolare della fase decisionale conclusiva.
art. 74, comma 1, d.P.R. n. 782/1985
Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.
Per la promozione per merito straordinario il Consiglio esprime un parere obbligatorio, ma la disposizione non gli attribuisce efficacia vincolante; diversamente, per l'encomio solenne il Consiglio delibera il conferimento.
art. 71, comma 1, d.P.R. n. 782/1985
La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
La procedura contempla il parere preliminare del Consiglio e il successivo esame degli organi competenti per il personale non direttivo, confermando che il parere non conclude la procedura.
art. 71, comma 3, d.P.R. n. 782/1985
In tal casi è lo stesso Consiglio per le ricompense che, ravvisandone i presupposti una volta esaminata la proposta di conferimento, “ne delibera il conferimento” (cfr. art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 782 del 1985).
Per l'encomio solenne e la lode il Consiglio delibera il conferimento, a differenza del parere consultivo previsto per la promozione per merito straordinario.
art. 69 d.P.R. n. 335/1982
Per le promozioni per merito straordinario di personale non direttivo, il parere del Consiglio per le ricompense non ha carattere di vincolatività ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Capo della Polizia, presentandosi alla stregua di un parere obbligatorio ma non vincolante, inidoneo, come tale, a provocare di per se un arresto procedimentale stante l'ulteriore potere consultivo della Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982, competente per le promozioni per merito straordinario di personale non direttivo, e il potere decisionale ultimo in capo al Capo della Polizia.
La Commissione di avanzamento per il personale non direttivo interviene nella procedura consultiva successiva al parere del Consiglio; quest'ultimo non arresta il procedimento, la cui decisione finale compete al Capo della Polizia.
Massime di principio
- Il parere obbligatorio del Consiglio per le ricompense sulla proposta di promozione per merito straordinario del personale non direttivo della Polizia di Stato è non vincolante e non conclude il procedimento: dopo di esso sono previsti l'esame della Commissione di avanzamento competente e la decisione finale del Capo della Polizia.
- Gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili quando non producono una lesione concreta e attuale e il loro annullamento non procurerebbe un'utilità diretta e immediata; le relative censure vanno dedotte contro l'atto conclusivo del procedimento.
- L'impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è eccezionalmente ammessa se l'atto è vincolante e predetermina nettamente la decisione finale, oppure se determina un arresto procedimentale. Un parere non vincolante seguito da ulteriori fasi consultive e decisionali non rientra in tali ipotesi.
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