Cassazione Penale, Sentenza n. 8545/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nel corso dell'udienza preliminare il difensore di Alessandro Bracco ha chiesto di sollevare un conflitto di competenza perché risultavano pendenti due procedimenti davanti a giudici diversi (Tribunale di Torino e Tribunale di Imperia) per il medesimo reato tributario. L'imputazione comune è la violazione dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione con utilizzo di crediti inesistenti per l'anno 2015 per €90.939,37, tramite art. 17 d.lgs. n. 241/1997). Il giudice di Torino ha trasmesso gli atti alla Corte per la risoluzione del conflitto; il Tribunale di Imperia non ha formulato osservazioni.
La decisione
La Corte ha accertato l'identità storico-naturalistica del fatto (stessa condotta, stesso evento, stessi elementi costitutivi nonostante l'apparente differenza di luogo) e ha ritenuto sussistente il conflitto positivo di competenza. Applicando il criterio speciale del luogo dell'accertamento dell'illecito fiscale (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000), prevalente rispetto alle norme generali del codice di procedura penale, e valutando gli atti presenti nel fascicolo, ha individuato il luogo di accertamento in Torino. Di conseguenza ha dichiarato la competenza del G.i.p. del Tribunale di Torino e ha disposto la trasmissione degli atti a quel giudice per la prosecuzione del processo, con le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice contestata in entrambi i procedimenti: il reato di indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti; la Corte ha ritenuto che le imputazioni ricadono sulla stessa fattispecie materiale.
art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato come disciplina della compensazione fiscale: la condotta materiale contestata è l'omesso versamento mediante utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti ai sensi di tale disposizione.
art. 31, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la comunicazione tra uffici giudiziari in caso di conflitto di competenza; il Tribunale di Imperia ha ricevuto la comunicazione prevista ma non ha formulato osservazioni.
art. 23, d.l. n. 137/2020
Riferimento procedurale alla modalità di trattazione scritta della requisitoria del Procuratore generale davanti alla Corte competente a decidere il conflitto, utilizzata in assenza di richiesta di trattazione orale.
art. 8, cod. proc. pen.
Criterio ordinario di determinazione della competenza per luogo di consumazione ritenuto non applicabile nel caso di reato tributario istantaneo quando non è possibile determinare il luogo della consumazione.
art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Criterio speciale del luogo dell'accertamento dell'illecito fiscale: la Corte l'ha ritenuto prevalente rispetto alle regole generali del codice di procedura penale per stabilire la competenza territoriale in materia tributaria, individuando così Torino come sede competente.
art. 9, cod. proc. pen.
Regola generale sul luogo del reato; la Corte ha spiegato che tale regola si trova surrogata dalla speciale disciplina fiscale (art. 18 d.lgs. n. 74/2000) nel caso in esame.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le comunicazioni conseguenti alla decisione sul conflitto: la Corte ha disposto l'invio delle comunicazioni previste a seguito della dichiarazione di competenza.
Massime di principio
- Quando due procedimenti pendono contro la stessa persona per la stessa condotta materiale e gli stessi elementi costitutivi, sussiste conflict positivo di competenza anche se è indicato un luogo diverso: va valutata l'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona).
- Nei reati tributari istantanei, se non è possibile individuare con certezza il luogo di consumazione, prevale il criterio speciale del luogo dell'accertamento dell'illecito fiscale (art. 18 d.lgs. n. 74/2000) rispetto alle regole generali del codice di procedura penale per determinare la competenza territoriale.
- Il ne bis in idem non risolve la litispendenza tra uffici di sedi diverse: il contrasto tra giudicati va prevenuto tramite la procedura di conflitto positivo di competenza che porta, se necessario, alla concentrazione dei procedimenti davanti a un unico giudice.
- La parte che ritenga sussistente la litispendenza o l'identità del fatto può chiedere la sollevazione del conflitto; il giudice adito può trasmettere gli atti alla Corte competente per la decisione, anche in assenza di osservazioni dall'altro ufficio.
- Se la comparazione delle imputazioni mostra la stessa norma incriminatrice e la stessa modalità concreta della condotta (es. identico importo e modalità di compensazione), è probabile che la Corte dichiari la competenza di uno solo dei giudici e disponga la trasmissione degli atti a quel giudice.
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