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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12387/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due successive scritture intervenute tra un dirigente e una società: una lettera/contratto del 2010, poi ritenuta non eseguita perché subordinata alla cessazione del precedente impiego del lavoratore, e una successiva lettera di assunzione del 14 aprile 2011, qualificata dai giudici di merito come vero contratto di lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'appello del lavoratore, riconoscendogli il TFR, ma aveva escluso che il rapporto fosse a tempo indeterminato e, conseguentemente, aveva negato le ulteriori pretese di indennità di preavviso e indennità suppletiva. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con cinque motivi, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e plurime norme codicistiche sulla formazione, interpretazione ed efficacia del contratto, sostenendo in sintesi che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ricostruito la domanda e, soprattutto, avrebbe attribuito efficacia al contratto del 14/4/2011 trascurando quello del 2010, che a suo dire costituiva il vero rapporto a tempo indeterminato; ha inoltre contestato la qualificazione del primo atto come contratto condizionato o a termine, il rilievo dato alle buste paga e alla cronologia del rapporto, e ha invocato anche la disciplina del contratto a termine e del CCNL dei dirigenti industriali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la distinzione tra le due ricostruzioni della domanda non era decisiva e la censura mirava in sostanza a rimettere in discussione un accertamento di merito, precluso in sede di legittimità e, per di più, in presenza di doppia conforme. Ha considerato inammissibili o comunque infondati i motivi dal secondo al quinto, perché diretti a sovvertire la ricostruzione fattuale della Corte territoriale: il giudice di merito aveva motivatamente accertato, sulla base del tenore delle scritture e del comportamento delle parti, che il contratto del 2010 non era mai divenuto efficace, essendo subordinato alla cessazione del precedente rapporto di lavoro, mentre l'unico rapporto effettivamente eseguito era quello a tempo determinato sottoscritto il 14/4/2011 e poi cessato alla scadenza naturale. La Corte ha ritenuto corretto l'uso delle risultanze documentali e testimoniali, ha escluso che il lavoratore avesse utilmente dedotto vizi della volontà tali da travolgere il contratto, e ha aggiunto che il quarto motivo era anche improcedibile nella parte in cui richiamava il CCNL senza deposito integrale del testo. Sono state quindi confermate la qualificazione del rapporto come a termine e il rigetto delle pretese ulteriori rispetto al TFR. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    sono richiamati per censurare l'asserita ultrapetizione o erronea individuazione del petitum, ma la Corte ritiene la doglianza priva di rilievo decisivo e comunque volta a contestare un accertamento di merito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene evocato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le censure sono qualificate come inammissibili perché in realtà dirette contro l'accertamento di fatto

  • artt. 1321 ss. c.c.

    richiamati per contestare la formazione e l'efficacia del contratto, ma la Corte conferma la ricostruzione negoziale compiuta in appello

  • artt. 1353 ss. c.c.

    richiamati in tema di condizione sospensiva; la Corte ritiene irrilevante la qualificazione tra condizione e termine, poiché il primo atto non era comunque mai divenuto efficace né eseguito

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è logica e conforme ai canoni ermeneutici e non è sindacabile se sorretta da motivazione

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte valorizza le risultanze documentali e testimoniali già acquisite e non ravvisa errori decisivi

  • art. 1372 ss. c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia vincolante del contratto successivo; la Corte conferma che il rapporto era regolato dal contratto effettivamente eseguito

  • artt. 1230 ss. c.c.

    menzionati senza che emerga una specifica applicazione decisiva nella motivazione di legittimità

  • art. 2096 ss. c.c.

    richiamati dalla parte ricorrente, ma non assunti come base decisiva della decisione

  • art. 2118 c.c.

    richiamato per le pretese di preavviso, poi respinte perché il rapporto era a termine e cessato alla scadenza naturale

  • art. 2119 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2118 c.c., ma non risulta centrale nella ratio decidendi

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368

    evocato dal ricorrente; la Corte non lo applica in senso favorevole perché la fattispecie è ricondotta a un contratto dirigenziale a termine

  • art. 10 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368

    la Corte osserva che il contratto a termine dirigenziale è sottratto, per sua natura, alla disciplina vincolistica prevista dal decreto

  • artt. 19 e 23 CCNL 24/11/2004 dirigenti aziende industriali

    richiamati per sostenere la tesi del ricorrente, ma il motivo è in parte improcedibile per mancato deposito integrale del contratto collettivo

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancata produzione integrale dei contratti collettivi determina improcedibilità del motivo nella parte che li presuppone

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla Corte per spiegare la necessità del deposito integrale del contratto collettivo ai fini dell'interpretazione sistematica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base del procedimento camerale e della riserva della motivazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una rivalutazione del fatto quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento motivato circa il reale contenuto e la concreta esecuzione del contratto.
  • Quando tra le parti siano intervenute più scritture, ciò che rileva è individuare quale sia stato il negozio effettivamente efficace ed eseguito; un atto condizionato o comunque non eseguito non può prevalere sul successivo contratto realmente attuato.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se viola i canoni ermeneutici o è sorretta da motivazione illogica o apparente; non basta proporre una lettura alternativa del testo.
  • Se il lavoratore non ha specificamente dedotto vizi della volontà o richiesto l'annullamento del contratto, non può limitarsi a contestare in cassazione la sottoscrizione dell'atto negoziale per negarne l'efficacia.
  • Nel giudizio di cassazione, quando si invoca un contratto collettivo, la sua produzione deve essere integrale; il mero richiamo al fascicolo di parte non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Il contratto di lavoro dirigenziale a termine è sottratto alla disciplina vincolistica generale del termine prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001, secondo quanto affermato dalla Corte nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineDirigentiImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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