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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione con adozione di misure cautelari Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Adelfia nr. 29 del 27/12/2023, per quanto di ragione, nella parte relativa alla dismissione della Farmacia Comunale Adelfia s.r.l. comunicata a mezzo pec in data 14/01/2025; - della volontà del Comune di Adelfia, al fine di esperire le procedure di evidenza pubblica per l'alienazione della titolarità della sede della Farmacia Comunale, di aggiornare, con una nuova perizia di stima giurata, la definizione attuale del valore della titolarità della stessa ancorché, come noto all'Amministrazione convenuta, risorse umane professionali, strutture, attrezzature, avviamento, immobile regolarmente condotto in locazione quale sede per uso farmacia e relative autorizzazioni per espletare l'attività di che trattasi sono nella piena ed esclusiva titolarità della ricorrente; - della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Adelfia nr. 34 del 07/05/2024, notificata in data 16/01/2025, con cui il Comune ha preso atto della perizia giurata di stima redatta dal professionista incaricato, Dott. Vito Fanelli, Commercialista con Studio in Bari, in esito alla quale il valore della titolarità della Farmacia Comunale può essere fissato in misura non inferiore ad € 620.000,00; - del Bando di gara ad asta pubblica, indetto dal Comune di Adelfia per la cessione della titolarità della Sede Farmaceutica Comunale pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - nr. 98 del 5/12/2024; -per quanto di ragione, di ogni norma primaria e sub primaria ovvero regolamento ovvero di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto e con riserva di motivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FARMACIA BENESSERE S.R.L. il 2\4\2025: annullamento e/o nullità -della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Adelfia nr. 29 del 27/12/2023, per quanto di ragione, nella parte relativa alla dismissione della Farmacia Comunale Adelfia Srl, comunicata a mezzo pec in data 14/01/2025; -della perizia di stima giurata; -della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Adelfia nr. 34 del 07/05/2024, notificata in data 16/01/2025; -del Bando di gara ad asta pubblica del 5/12/2024; -di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto; -del verbale di gara del 30/01/2025 “Asta pubblica per la concessione della titolarità del servizio farmaceutico comunale”.

Giustizia amministrativa202500079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare di dismissione della farmacia comunale, perizia di stima, delibera di Giunta di presa d'atto del valore stimato, bando di asta pubblica e verbale di aggiudicazione provvisoria della sede farmaceutica comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione del Comune di dismettere la farmacia comunale e di alienarne la titolarità mediante asta pubblica, nonché la perizia di stima, la delibera di Giunta che aveva fissato il valore della titolarità in almeno 620.000 euro, il bando e il verbale di aggiudicazione provvisoria. Ha sostenuto, in particolare, che la delibera consiliare fosse nulla per mancanza dell'oggetto, poiché il Comune avrebbe deliberato la vendita di un bene non più nella propria disponibilità a seguito della procedura di liquidazione della partecipazione pubblica; analogamente, gli atti successivi sarebbero stati affetti da invalidità derivata e non avrebbero richiesto autonoma impugnazione, essendo inidonei a produrre effetti modificativi della realtà giuridica. La ricorrente ha inoltre proposto domanda risarcitoria per danno emergente, mancati incassi, danno all'immagine, avviamento e alterazione della concorrenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il Comune aveva documentato che, con determina del 20 giugno 2025, la procedura si era conclusa con l'aggiudicazione definitiva al primo classificato; tale atto era stato pubblicato all'albo pretorio e non era stato impugnato nei termini. Il Collegio ha distinto la patologia dell'atto dal relativo regime di impugnazione: anche qualora un provvedimento fosse nullo ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, ciò non escluderebbe la necessità della sua rimozione giudiziale quando produca un assetto lesivo di interessi. In particolare, l'aggiudicazione definitiva, se non impugnata tempestivamente, consolida la posizione giuridica dell'aggiudicatario e rende inidoneo l'annullamento dei soli atti precedenti a rimuovere l'assetto lesivo per la ricorrente. L'eventuale nullità non rende quindi superflua l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La possibile nullità del provvedimento amministrativo, anche per mancanza di elementi essenziali, non elimina la necessità della sua rimozione in sede giurisdizionale quando l'atto continui a produrre un assetto lesivo di interessi.

  • art. 2437-ter c.c.

    La ricorrente ha richiamato la procedura civilistica di liquidazione del socio pubblico per sostenere la sopravvenuta indisponibilità del bene da parte del Comune; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha previamente segnalato alle parti la possibile improcedibilità sopravvenuta o inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • La qualificazione di un provvedimento amministrativo come nullo non coincide con il regime processuale della relativa impugnazione: quando l'atto produce un assetto lesivo di interessi, la sua rimozione deve essere richiesta al giudice amministrativo entro il termine applicabile.
  • L'aggiudicazione definitiva di una procedura di gara deve essere autonomamente impugnata dal soggetto leso, anche quando si deduca la nullità degli atti presupposti o dell'intera sequenza procedimentale.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'aggiudicazione definitiva consolida la posizione dell'aggiudicatario e rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso diretto soltanto contro gli atti precedenti, se l'eventuale annullamento di questi ultimi non sarebbe idoneo a rimuovere l'assetto lesivo.
  • L'inoppugnabilità dell'aggiudicazione definitiva determina la stabilizzazione dell'assetto di interessi, rimuovibile successivamente soltanto mediante autotutela, sicché il ricorrente conserva interesse alla decisione solo se abbia impugnato anche l'atto conclusivo lesivo.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

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