Cassazione Penale, Sentenza n. 31675/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli avverso il provvedimento del GIP di Torre Annunziata. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria rispetto al reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), contestando l'assenza di elementi concreti che dimostrino struttura organizzativa stabile, ripartizione di ruoli e la consapevole partecipazione di Foti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo l'assenza di indizi specifici della consapevolezza della provenienza illecita dei fitofarmaci; (3) violazione di legge e manifesta illogicità riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) e nullità per omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati, rilevando che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione articolata e congrua sui gravi indizi a carico di Foti (ammissioni del vertice Federico, annotazioni contabili sull'agenda con indicazione di vendite per euro 838.000 verso Foti, fatture, localizzazioni GPS, osservazioni di polizia, intercettazioni telefoniche che confermano il ruolo di intermediario e procacciatore). Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente illustrato l'esistenza di pericolo concreto di inquinamento probatorio e di reiterazione (ruolo centrale dell'indagato, entità del traffico, portafoglio clienti, condotte successive ai sequestri e violazioni dei sigilli), giustificando l'esonero dall'interrogatorio preventivo. Di conseguenza è stata confermata la misura cautelare (arresti domiciliari) applicata a Foti.
Norme richiamate
art. 611, commi 1-bis e 1-ter c.p.p.
Norme sul diritto a chiedere la trattazione orale in presenza; qui la Corte prende atto che non è stata avanzata richiesta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione impugnabili (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica); la Corte ne utilizza i parametri per valutare le censure proposte.
art. 273 del codice di rito
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta.
art. 416 c.p.
Tipicizza l'associazione a delinquere; la Corte conferma che gli elementi investigativi indicati (organizzazione, ruoli distinti, basi logistiche, fatturato, contatti) sono idonei a fondare la gravità indiziaria della partecipazione di Foti.
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione; la Corte ritiene che vi siano indizi concreti della consapevolezza della provenienza delittuosa dei prodotti da parte dell'indagato, a fronte della documentazione probatoria prodotta.
art. 274, lett. a) e c) c.p.p.
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, ecc.); la Corte condivide l'analisi del Tribunale che ha valutato elementi oggettivi per il pericolo di reiterazione.
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
Prevede l'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'adozione di misure ma consente deroga se sussiste oggettivo pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ritiene corretta l'applicazione dell'esonero alla luce di elementi concreti indicati dal Tribunale.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari non è consentito un semplice riesame dei fatti: la Corte verifica solo violazioni di legge o la presenza di motivazione manifestamente illogica, non una diversa valutazione delle stesse prove già esaminate dal giudice di merito.
- Per affermare la sussistenza di un'associazione a delinquere è sufficiente un compendio indiziario articolato e congruamente motivato che evidenzi struttura organizzativa, ripartizione di ruoli e stabilità dell'attività delinquenziale; elementi quali dichiarazioni del promotore, contabilità, fatture, GPS e intercettazioni possono formare un tale compendio.
- La prova della consapevolezza della provenienza illecita di beni (ricettazione) può fondarsi su diversi indici convergenti (annotazioni contabili, rapporti commerciali anomali, richieste di schede tecniche, comportamento dell'indagato) e non richiede sempre la prova diretta della coscienza dell'illecito.
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p. è ammissibile quando il giudice ritenga, con motivazione specifica e su elementi oggettivi, che sussista il pericolo di inquinamento probatorio; tale deroga non può basarsi su mere impressioni soggettive.
- Il pericolo di reiterazione può essere valutato anche in assenza di precedenti penali, sulla base del ruolo dell'indagato, dell'entità dell'illecito, della disponibilità di una rete di clienti e della possibilità concreta di proseguire l'attività criminosa.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico non limitarsi ad affermazioni generiche: per ottenere l'annullamento serve dimostrare specifici vizi di legge o palesi contraddizioni nella motivazione del giudice di merito.
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