Sentenza n. 1324/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per due anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di € 1.000,00 mediante il sistema della Carta elettronica. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 25 novembre 2023, unitamente all'attestazione di conformità, ed era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione quale titolo esecutivo e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo complessivo di € 1.000,00. Il TAR ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inadempimento del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, il TAR ha ritenuto sussistenti altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nella mole eccezionale del contenzioso seriale relativo alla Carta elettronica e nella complessità del procedimento, articolato tra più uffici e soggetti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo conformativo gravante sulla pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità dell'esecuzione e nella mole del contenzioso seriale.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l'art. 479 c.p.c. eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato della cancelleria attestante la mancata impugnazione costituisce prova del passaggio in giudicato della sentenza ai fini del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina l'intervento di soggetti incaricati della predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web, elemento considerato dal TAR per valutare la complessità dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato può essere fornita mediante certificazione della cancelleria e la notificazione all'Amministrazione di una copia attestata conforme del provvedimento costituisce notificazione del titolo esecutivo, senza necessità di formula esecutiva.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente in relazione alle difficoltà normative, finanziarie e organizzative dell'adempimento; la nomina del commissario ad acta e la complessità di un procedimento seriale possono concorrere a escluderla.
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