Cassazione Penale, Ordinanza n. 24254/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. e non essendo stata allegata una causa non imputabile della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato condannato in primo grado e poi in appello per rapina aggravata in concorso. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, nonché violazione degli artt. 192 c.p.p., 99, 133, 62 n. 6 c.p. e 59, lett. d), l. n. 689/1981 in relazione al trattamento sanzionatorio. Successivamente, però, il ricorrente depositava formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, rilevando che non risultava né era stato dedotto che la rinuncia fosse dovuta a causa non imputabile al ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova e sulla motivazione del giudizio di responsabilità, ma la decisione non entra nel merito dei motivi per effetto della rinuncia al ricorso
art. 99 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio
art. 62 n. 6 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio
art. 59, lett. d), l. n. 689/1981
richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio
art. 606, comma 3, c.p.p.
evocato per affermare che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie ipotesi di inammissibilità
art. 591 c.p.p.
richiamato per chiarire che anche l'inammissibilità conseguente a rinuncia rientra nel regime sanzionatorio dell'art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per la possibilità di escludere la sanzione pecuniaria solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e, salvo che risulti una causa non imputabile al ricorrente, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Ai fini degli effetti economici conseguenti all'inammissibilità, non rileva la distinzione tra le diverse ipotesi previste dagli artt. 606, comma 3, e 591 c.p.p., poiché il regime dell'art. 616 c.p.p. opera in modo unitario.
- L'esclusione della sanzione pecuniaria presuppone che l'inammissibilità o la rinuncia non siano imputabili al ricorrente; in difetto di tale allegazione o prova, la condanna economica consegue automaticamente.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio.
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