Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24254/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. e non essendo stata allegata una causa non imputabile della rinuncia.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato condannato in primo grado e poi in appello per rapina aggravata in concorso. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, nonché violazione degli artt. 192 c.p.p., 99, 133, 62 n. 6 c.p. e 59, lett. d), l. n. 689/1981 in relazione al trattamento sanzionatorio. Successivamente, però, il ricorrente depositava formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, rilevando che non risultava né era stato dedotto che la rinuncia fosse dovuta a causa non imputabile al ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova e sulla motivazione del giudizio di responsabilità, ma la decisione non entra nel merito dei motivi per effetto della rinuncia al ricorso

  • art. 99 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio

  • art. 62 n. 6 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio

  • art. 59, lett. d), l. n. 689/1981

    richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    evocato per affermare che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie ipotesi di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato per chiarire che anche l'inammissibilità conseguente a rinuncia rientra nel regime sanzionatorio dell'art. 616 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la possibilità di escludere la sanzione pecuniaria solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e, salvo che risulti una causa non imputabile al ricorrente, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
  • Ai fini degli effetti economici conseguenti all'inammissibilità, non rileva la distinzione tra le diverse ipotesi previste dagli artt. 606, comma 3, e 591 c.p.p., poiché il regime dell'art. 616 c.p.p. opera in modo unitario.
  • L'esclusione della sanzione pecuniaria presuppone che l'inammissibilità o la rinuncia non siano imputabili al ricorrente; in difetto di tale allegazione o prova, la condanna economica consegue automaticamente.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.