Cassazione Civile, Ordinanza n. 32278/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso un'ordinanza di Cassazione che aveva già rigettato il suo ricorso contro una sentenza della CTR Toscana, la quale aveva ritenuto legittima la pretesa TARSU del Comune in relazione al porto commerciale di Talamone, pur essendo il porto sede di Autorità Marittima. Con il primo motivo deduceva errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte non avesse considerato un'ordinanza interlocutoria con cui un diverso collegio aveva rimesso a pubblica udienza una questione analoga per la decisione nomofilattica. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 16 L. n. 84/1994 e 2 e 3 d.lgs. n. 182/2003, sostenendo che il Comune non fosse legittimato a pretendere la TARSU nel porto sede di Autorità Marittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio, perché l'ordinanza impugnata non aveva affermato l'inesistenza del documento prodotto, ma si era limitata a decidere prescindendo da esso; inoltre ha ritenuto che il secondo motivo investisse non un errore di percezione, ma una questione di interpretazione giuridica delle norme sulla legittimazione impositiva, quindi non deducibile come errore di fatto ai fini della revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il mezzo per proporre revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione nei casi consentiti dalla legge.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo risultante dagli atti, non una valutazione giuridica o una scelta interpretativa.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il contraddittorio sulla proposta del relatore nel procedimento camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È citato solo come parametro del motivo di ricorso prospettato dalla parte, ma la Corte rileva che la censura attiene in realtà a una questione di diritto non veicolabile come errore di fatto revocatorio.
art. 16 L. n. 84/1994
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimazione impositiva nel porto sede di Autorità Marittima.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 182/2003
Norme invocate dalla ricorrente per contestare la potestà impositiva comunale nell'area portuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio non ricorre quando la Corte abbia semplicemente omesso di valorizzare un documento o abbia risolto la controversia con un giudizio interpretativo.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, obiettivamente desumibile dagli atti, e non è configurabile quando la censura investe la valutazione o l'interpretazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non può parlarsi di errore di fatto quando la decisione impugnata non neghi l'esistenza di un documento ritualmente prodotto, ma scelga di decidere la causa prescindendo da esso.
- La revocazione non è il mezzo per rimettere in discussione un errore di giudizio o di diritto mascherandolo come errore di fatto.
- La deduzione di una diversa interpretazione delle norme sostanziali applicabili alla pretesa tributaria non integra errore revocatorio, ma semmai un motivo di ricorso per cassazione o comunque una censura di diritto non proponibile in sede di revocazione.
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