Sentenza del 11/11/2022 n. 33436 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva presentato istanza di rimborso per la quota del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992 in quanto residente in una delle province colpite dal sisma del dicembre 1990 ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9, comma 17. Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso per silenzio-rifiuto; la CTR di Siracusa aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo (i) omissione di pronuncia da parte della CTR sulla circostanza che il contribuente nel 1991-1992 aveva partita IVA e svolgeva attività d'impresa; (ii) violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e comunitaria (tra cui L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, L. n. 190/2014, artt. 107 e 108 TFUE e la Decisione della Commissione UE C(2015)5549) per non aver valutato la compatibilità dell'agevolazione con le regole sugli aiuti di Stato, in particolare l'applicazione dei regolamenti de minimis o la qualificazione dell'agevolazione come compensazione per danni da calamità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo fondati i motivi connessi: la CTR aveva omesso di verificare se il beneficiario, svolgendo attività economica, rientrasse nei limiti del regime de minimis ovvero se l'agevolazione fosse giustificabile come compensazione per danni da calamità, conformemente alla Decisione C(2015)5549 e agli artt. 107-108 TFUE. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado di Siracusa, in diversa composizione, perché valuti in concreto la sussistenza dei presupposti (verifica della natura dell'attività, della sede operativa al momento dell'evento, del nesso diretto tra danno e aiuto, dell'eventuale cumulo con altri aiuti/de minimis e della eventuale sovra-compensazione) e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma nazionale che prevede agevolazioni fiscali per soggetti colpiti da calamità; la Corte indica che l'applicazione di tali misure deve essere verificata alla luce delle regole UE sugli aiuti di Stato.
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138
Richiamata per definire i soggetti beneficiari delle misure in relazione all'ordinanza n. 2057/1990; individua i soggetti residenti e quelli che svolgono attività nell'area colpita.
Ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3
Stabilisce che beneficiari delle agevolazioni sono sia i residenti nei Comuni interessati sia i soggetti che svolgono nell'area attività industriali, commerciali, artigiane e agricole.
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final (14/08/2015)
"Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno"
La Decisione dichiara incompatibili con il mercato interno le misure agevolative similari se non conformi alle regole UE; tuttavia salva gli aiuti individuali che, al momento della concessione, soddisfano i regolamenti de minimis o che costituiscono compensazione per danni da calamità (art.107(2)(b) TFUE), imponendo verifiche concrete sul nesso tra danno e aiuto e sul cumulo degli aiuti.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108
Art. 107 definisce gli aiuti di Stato incompatibili salvo eccezioni; art. 108 regola la procedura di controllo. La Corte richiede l'applicazione di tali principi per valutare compatibilità e notifica degli aiuti.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis)
Stabiliscono le soglie e le regole per gli aiuti de minimis; la verifica deve considerare il cumulo degli aiuti su un periodo di tre anni e, se la soglia è superata, l'aiuto deve essere escluso integralmente.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Richiamata tra le norme nazionali pertinenti alla disciplina delle agevolazioni; inserita nel corpus di disposizioni che il giudice deve confrontare con il diritto UE.
Massime di principio
- Se il beneficiario svolge attività economica (es. titolare di partita IVA/impresa) le agevolazioni fiscali concesse per calamità devono essere valutate anche come possibili aiuti di Stato e sottoposte alle regole UE (de minimis o compensazione danni).
- Il giudice (o l'amministrazione) deve verificare concretamente: natura dell'attività del beneficiario, la sede operativa al momento dell'evento, l'esistenza di un nesso diretto fra danno e aiuto, e il cumulo con altri aiuti o pagamenti assicurativi per evitare sovra-compensazioni.
- Per applicare il regime de minimis è necessario sommare tutti gli aiuti ricevuti dal beneficiario nello stesso arco temporale (3 anni); non basta che il singolo importo richiesto sia sotto la soglia.
- Se la soglia de minimis è superata, il beneficio deve essere escluso integralmente (non è possibile frazionarlo).
- Le misure nazionali di ristoro possono essere compatibili solo se rientrano nelle eccezioni del TFUE (es. art. 107(2)(b) per compensazioni di danni da calamità) e purché non generino sovra-compensazione rispetto ai danni effettivamente subiti.
- La parte che chiede il rimborso/agevolazione dovrebbe produrre documentazione probatoria: natura dei redditi, eventuale partita IVA, presenza della sede operativa al momento dell'evento, evidenza dei danni subiti, dettagli su eventuali altri aiuti/indennizzi ricevuti e dichiarazioni relative a de minimis.
- L'amministrazione o il giudice di merito che omettono di esaminare la linea di compatibilità con il diritto UE (de minimis/compensazione) espongono la decisione al rischio di cassazione e rinvio per nuova valutazione.
- In presenza di dubbi sulla compatibilità, occorre valutare anche l'obbligo di restituzione dell'aiuto illegittimo e la possibilità di notifica/approvazione preventiva alla Commissione UE.
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