Corte di giustizia, Sentenza C-76/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2024. — Cobult UG contro TAP Air Portugal SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 3 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) – Diritto al rimborso del biglietto aereo in caso di cancellazione di un volo – Rimborso sotto forma di buoni di viaggio – Nozione di “accordo firmato dal passeggero” – Procedura di rimborso tramite un modulo disponibile sul sito Internet del vettore aereo operativo. — Causa C-76/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento n. 261/2004 sulla cancellazione dei voli e chiarisce quando il passeggero può ritenersi aver accettato validamente il rimborso tramite buono di viaggio. La compilazione di un modulo online può bastare come "accordo firmato", ma solo se il consenso è libero e informato e il vettore ha fornito informazioni chiare e complete sulle alternative di rimborso. È invece incompatibile con il regolamento una procedura che, in pratica, favorisce il buono rispetto al rimborso in denaro.
Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004: quando il consenso del passeggero al rimborso del biglietto mediante buono di viaggio può considerarsi "accordo firmato".
La questione giuridica
Se, in caso di cancellazione del volo, l’"accordo firmato dal passeggero" richiesto per il rimborso del biglietto sotto forma di buono di viaggio possa risultare dalla compilazione di un modulo online sul sito del vettore, con scelta del buono ed esclusione del rimborso in denaro, quando il rimborso monetario è subordinato a una procedura più complessa presso il servizio clienti.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e alla luce del considerando 20, consente che l’"accordo firmato" del passeggero per il rimborso mediante buono di viaggio sia espresso compilando un modulo online sul sito del vettore, anche senza firma manoscritta o digitale, purché il passeggero abbia potuto compiere una scelta libera, efficace e informata e il vettore abbia fornito in modo leale informazioni chiare e complete sulle diverse modalità di rimborso; non vi è valido accordo se le informazioni sono ambigue, parziali o il rimborso in denaro è reso artificialmente più oneroso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 1 regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 2 regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 4 regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 20 regolamento (CE) n. 261/2004
Rimborso del biglietto aereo mediante buono di viaggio e nozione di "accordo firmato"
La causa C-76/23 riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Frankfurt am Main in una controversia tra Cobult UG, cessionaria dei diritti di un passeggero, e TAP Air Portugal SA. La questione concerne la corretta interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione di un volo e, in particolare, la validità del consenso del passeggero al rimborso mediante buono di viaggio.
Fatti e procedimento principale
Il volo acquistato dal passeggero presso TAP Air Portugal, al prezzo di EUR 1 447,02, è stato cancellato. Il vettore metteva a disposizione sul proprio sito Internet una procedura di rimborso che consentiva di scegliere tra:
- un rimborso immediato sotto forma di buono di viaggio tramite modulo online;
- un rimborso in altra forma, inclusa una somma di denaro, solo dopo aver contattato preventivamente il servizio clienti.
Le condizioni di accettazione, disponibili solo in inglese, prevedevano che la scelta del buono escludesse il rimborso in denaro. Secondo TAP Air Portugal, il passeggero aveva optato per il buono di viaggio e lo aveva ricevuto via e-mail; successivamente aveva ceduto i propri diritti a Cobult, che chiedeva invece il rimborso in denaro. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo estinti i diritti del passeggero a seguito dell’accettazione del buono.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 richieda un vero e proprio "accordo firmato" anche quando il passeggero:
- compila un modulo online sul sito del vettore;
- sceglie il rimborso in buono di viaggio;
- è esclusa la possibilità di ottenere successivamente il rimborso in denaro tramite la medesima procedura;
- può ottenere il rimborso monetario solo seguendo un iter più complesso presso il servizio clienti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 261/2004, che, in caso di cancellazione del volo, attribuisce ai passeggeri il diritto all’assistenza e alla compensazione;
- l’articolo 7, paragrafo 3, che prevede il pagamento della compensazione in denaro, tramite bonifico, versamento o assegno, ovvero, previo accordo firmato dal passeggero, mediante buoni di viaggio e/o altri servizi;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), che riconosce il diritto al rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo di acquisto;
- i considerando 1, 2, 4 e 20, dai quali emergono l’obiettivo di elevata protezione dei passeggeri e l’esigenza che essi siano pienamente informati per esercitare efficacemente i propri diritti.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il rimborso del biglietto in caso di cancellazione è disciplinato dall’articolo 7, paragrafo 3, e che il legislatore ha posto come modalità principale il rimborso in denaro, mentre il buono di viaggio è solo una modalità sussidiaria, subordinata a una condizione aggiuntiva.
La nozione di "accordo" implica un consenso libero e informato. La Corte richiama inoltre la divergenza tra le diverse versioni linguistiche della disposizione: alcune parlano di "accordo firmato", altre di "accordo scritto". Tale divergenza viene risolta alla luce dell’economia generale e della finalità del regolamento, che mira a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e un’informazione piena sui loro diritti.
In quest’ottica, il vettore deve fornire in modo leale informazioni chiare ed esaurienti sulle varie modalità di rimborso. Se le informazioni sono ambigue, parziali, in una lingua non ragionevolmente comprensibile dal passeggero o comunque sleali, non può ritenersi formato un valido accordo. La Corte evidenzia inoltre che una procedura che renda più difficile ottenere il rimborso in denaro rispetto al buono di viaggio altera l’equilibrio voluto dal legislatore e contrasta con l’obiettivo di tutela elevata dei passeggeri.
Quanto alla forma, la Corte precisa che, se il passeggero è adeguatamente informato, l’"accordo firmato" può risultare anche dalla compilazione e trasmissione di un modulo online sul sito del vettore, senza necessità di firma manoscritta o digitale, purché l’adesione sia esplicita, definitiva e inequivocabile.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e alla luce del considerando 20 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che il passeggero può ritenersi aver espresso il proprio "accordo firmato" per il rimborso mediante buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito del vettore, a condizione che:
- abbia potuto effettuare una scelta efficace e informata;
- abbia fornito un consenso libero e informato;
- il vettore abbia previamente comunicato in modo leale informazioni chiare e complete sulle diverse modalità di rimborso.
Principi operativi per la prassi
Per gli operatori e i professionisti, la pronuncia conferma che il buono di viaggio è una forma di rimborso solo facoltativa e subordinata a consenso consapevole del passeggero. Le procedure online sono ammissibili, ma non devono trasformarsi in strumenti che scoraggiano o rendono eccessivamente gravoso il rimborso in denaro. Il punto decisivo non è la materialità della firma, bensì la qualità dell’informazione e la reale libertà della scelta del passeggero.
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