Cassazione Penale, Sentenza n. 5851/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Genova del 18/05/2010 (passata in giudicato). Il ricorrente deduce quattro motivi principali: 1) violazione dell'art. 634 c.p.p. per aver la Corte territoriale svolto una valutazione di merito (fase rescissoria) invece di limitarsi a un esame preliminare di ammissibilità; 2) errata interpretazione della nozione di "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. c), sostenendo che anche prove non valutate (neppure implicitamente) siano considerate nuove salvo che fossero state dichiarate inammissibili o superflue; 3) illegittimo ricorso alla motivazione implicita (art. 546 c.1 lett. d) ed e)) e violazione dell'art. 111 Cost., per aver escluso l'omessa valutazione di prove (in particolare il verbale d'interrogatorio del coimputato Murgolo) senza adeguata motivazione; 4) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle prove omesse e al loro possibile impatto sulla decisione di condanna. Con motivo aggiunto si denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione e del contraddittorio (art. 127 c.p.p.), per non aver fissato udienza in camera di consiglio ove necessario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in materia di revisione, la delibazione di ammissibilità può essere decisa de plano solo quando l'inammissibilità sia immediatamente evidente; diversamente è necessaria la fissazione di udienza in camera di consiglio per garantire il contraddittorio. Nel caso concreto la Corte d'appello di Torino ha intrapreso un procedimento che dimostrava l'insussistenza di un difetto immediatamente rilevabile (acquisizione del parere della Procura generale, notifica e termine per controdeduzioni) e quindi avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio. L'omessa fissazione dell'udienza, quando necessaria, costituisce nullità a regime intermedio rilevabile tempestivamente e integrativa di una compressione dei diritti di difesa; la difesa aveva eccepito tempestivamente il vizio. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente la decisione è stata cassata e la materia rimessa alla Corte d'appello per nuovo esame secondo le regole indicate (fissazione di udienza in camera di consiglio e valutazione del novum nella forma dovuta).
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per carenza dei presupposti ovvero per manifesta infondatezza; la Corte può decidere anche de plano ma solo quando l'inammissibilità sia evidente; in altri casi è necessario il contraddittorio in camera di consiglio.
art. 630 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Individua i casi di revisione basati su "prove nuove"; la Corte richiama la giurisprudenza su cosa costituisca prova nuova (anche prove non valutate, se non dichiarate inammissibili o superflue, possono essere rilevanti).
art. 127 cod. proc. pen.
Regola il procedimento in camera di consiglio con garanzia del contraddittorio; la Corte deve applicarlo quando l'inammissibilità non è immediatamente evidente e richiede valutazione articolata degli atti.
art. 636 cod. proc. pen.
Disciplina l'instaurazione del giudizio di revisione (decreto di citazione) e delimita la fase del giudizio nel contraddittorio una volta ammessa la richiesta; la distinzione tra fase preliminare (rescindente) e fase di merito (rescissoria) è ricostruita alla luce della normativa.
art. 637 cod. proc. pen.
Regola l'esito del giudizio di revisione con sentenza di accoglimento o rigetto; distingue la fase di merito che deve svolgersi nel contraddittorio.
art. 546 cod. proc. pen. comma 1 lett. d) ed e)
Riguarda i requisiti della motivazione delle sentenze; la Corte ha esaminato i rilievi sull'uso della motivazione implicita e richiesto che le omissioni di valutazione probatoria siano adeguatamente motivate.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e della motivazione: il diritto alla motivazione e al contraddittorio è richiamato per valutare la legittimità dell'operato della Corte territoriale nella fase di delibazione dell'istanza di revisione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Individua i casi di nullità rilevabili; la mancata fissazione dell'udienza in camera, quando necessaria, è stata qualificata come nullità a regime intermedio rilevabile tempestivamente.
art. 182 cod. proc. pen.
Stabilisce le regole sulle eccezioni di nullità: le nullità a regime intermedio devono essere eccepite nel primo atto utile; qui la difesa ha tempestivamente eccepito il vizio procedurale.
Massime di principio
- La valutazione di ammissibilità di una richiesta di revisione può essere decisa de plano solo se l'inammissibilità è evidente "ictu oculi"; quando occorre un esame anche sommario degli atti la Corte deve fissare udienza in camera di consiglio per garantire il contraddittorio.
- La procedura di revisione mantiene una doppia dimensione: una fase preliminare (rescindente) di ammissibilità incentrata sulla novità e l'astratta idoneità del novum, e una fase di merito (rescissoria) di valutazione probatoria nel contraddittorio; il giudice non deve confondere le due fasi ma seguire il corretto procedimento.
- Per essere rilevante ai fini della revisione, una "prova nuova" non deve necessariamente essere ignota per responsabilità del difensore; rilevano anche le prove non valutate (neppure implicitamente), purché non dichiarate inammissibili o superflue e dotate di potenziale idoneità a incidere sull'accertamento.
- La mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio quando necessaria costituisce una nullità rilevabile tempestivamente: la difesa deve eccepirla nel primo atto utile, altrimenti può perdere la possibilità di farla valere.
- In fase difensiva è importante specificare puntualmente quali prove si assumono non valutate, dimostrarne la "novità" secondo i parametri giurisprudenziali e spiegare in che modo, astrattamente, tali elementi potrebbero incidere sul convincimento del giudice; rimostranze generiche sono meno efficaci.
- Se la Corte territoriale decide de plano senza adeguata giustificazione procedurale è possibile ricorrere in Cassazione per vizio di motivazione o per violazione del diritto al contraddittorio: la Suprema Corte può annullare e rinviare per nuovo esame con osservanza delle garanzie procedurali.
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