Cassazione Civile, Ordinanza n. 05531/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente, già dipendente INPS, aveva presentato due istanze con cui chiedeva, in sostanza, il ricalcolo del regime fiscale applicato alla propria pensione complementare e il conseguente rimborso delle somme ritenute indebitamente versate, assumendo l'applicabilità dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005 e dell'aliquota del 15%. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il diritto al rimborso fosse in parte decaduto per le somme maturate oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, ma riconoscendo comunque la spettanza del rimborso per la parte residua. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sui rimborsi fiscali, per avere la CTR omesso di rilevare l'originaria improponibilità della domanda, in quanto le richieste presentate non erano vere istanze di rimborso ma domande di certificazione del nuovo imponibile della pensione complementare, prive degli elementi necessari a far sorgere un silenzio-rifiuto impugnabile; 2) violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 252/2005 e dell'art. 64, comma 1, L. 144/1999, per l'erronea applicazione del nuovo regime pensionistico-fiscale al fine di riconoscere il diritto al rimborso; 3) violazione dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005, per avere la CTR applicato quella disciplina nonostante la dedotta mancata attuazione della delega legislativa. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta presentata non era una valida domanda di rimborso idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile, ma una domanda di certificazione; pertanto la questione era improponibile. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'INPS nel giudizio, rilevando che l'istituto era solo sostituto d'imposta e non titolare dell'obbligazione tributaria. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'istanza presentata dalla contribuente non integrasse una domanda di rimborso giuridicamente valida e quindi non fosse idonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile nel processo tributario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, per il riesame della vicenda alla luce del principio sull'improponibilità della domanda. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973
invocato come parametro del vizio processuale dedotto contro la decisione di merito che aveva ritenuto proponibile la domanda
art. 19 d.lgs. 546/1992
il processo tributario richiede l'impugnazione di atti specifici; una domanda non idonea a generare silenzio-rifiuto non è impugnabile
art. 37 d.P.R. 602/1973
richiamato insieme all'art. 38 per la disciplina dei rimborsi fiscali
art. 38 d.P.R. 602/1973
regola il termine decadenziale per l'istanza di rimborso; la CTR aveva ritenuto decadute solo le somme maturate oltre tale periodo
art. 23 d.lgs. 252/2005
norma invocata per sostenere il diverso regime fiscale della pensione complementare; i motivi sulla sua applicazione sono stati assorbiti
art. 64, comma 1, L. 144/1999
richiamato nel secondo motivo in combinazione con il d.lgs. 252/2005
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente di rilevare in cassazione l'improponibilità della domanda, con cassazione senza rinvio nei casi richiamati dalla giurisprudenza evocata
art. 11 d.lgs. 252/2005
indicato dalla contribuente come base per la rideterminazione dell'imponibile della pensione complementare
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda di rimborso deve contenere gli elementi essenziali necessari a consentire la verifica della pretesa; in mancanza, non è idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Una richiesta meramente volta al rilascio di certificazioni o chiarimenti sull'imponibile, se non accompagnata da una vera istanza di restituzione di somme, non costituisce atto impugnabile nel contenzioso tributario.
- L'improponibilità della domanda nel giudizio tributario può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, con conseguente cassazione della decisione di merito che abbia pronunciato su una pretesa non azionabile.
- Il sostituto d'imposta non è, di regola, parte legittimata passiva nel giudizio se non è titolare dell'obbligazione tributaria oggetto della lite.
- Quando il primo motivo di ricorso assorbe la questione decisiva sulla proponibilità della domanda, restano assorbiti i motivi che investono il merito della disciplina fiscale applicabile.
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