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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33390/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 c.p. La remissione è stata ritenuta valida (resa tramite procuratore speciale davanti ai Carabinieri e accettata dagli imputati), quindi erano presenti tutti gli elementi estintivi. Le spese del procedimento sono state lasciate a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di condanna per il reato di truffa in danno di Mardare Costantin, deducendo violazione di legge e travisamento della prova con riferimento al capo A, errori nella determinazione della pena (artt. 132, 133 e 62-bis c.p.) e la prescrizione del reato. Successivamente al deposito del ricorso, è pervenuta in Cancelleria la remissione di querela da parte del querelante, regolarmente accettata dagli imputati.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    La norma prevede l'estinzione del reato per remissione della querela nelle ipotesi di querela esercitata per il fatto; la Corte ha ritenuto che la remissione, validamente effettuata e accettata, estingua il reato e determini l'annullamento della condanna.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Disposizione sulla liquidazione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto che le spese restino a carico dei querelati nonostante l'annullamento per estinzione del reato.

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

    Riferimento procedurale alla trattazione del ricorso; indicazione che il giudizio si è svolto ai sensi della normativa emergenziale citata.

  • artt. 132, 133 e 62-bis c.p. (eccezioni sollevate dai ricorrenti)

    Norme richiamate dai ricorrenti in relazione alla determinazione della pena e a circostanze attenuanti/recidiva; la Corte, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha accertato l'estinzione del reato per remissione della querela.

Massime di principio

  • La remissione della querela estingue il reato quando è valida (resa dal querelante e accettata dal querelato) e il fatto è perseguibile a querela di parte: il giudice penale deve dichiarare l'estinzione e annullare la condanna.
  • La remissione può essere effettuata tramite procuratore speciale e anche davanti a organi di polizia (es. Carabinieri), purché ricorrano le formalità richieste; l'accettazione da parte dell'imputato è necessaria per l'effetto estintivo.
  • Se la remissione interviene dopo l'impugnazione, il giudice della legittimità può comunque pronunciarsi sull'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio, evitandone la rinnovazione dell'istruttoria sui fatti estinti.
  • Le questioni sostanziali sollevate dai ricorrenti (es. travisamento della prova, errori nella determinazione della pena, prescrizione) possono rimanere inesaminate se il giudice accerta un fatto estintivo come la remissione della querela.
  • L'estinzione del reato non elimina automaticamente le conseguenze economiche: il giudice può stabilire, come in questo caso, che le spese processuali restino a carico degli imputati, secondo le norme processuali applicabili.

Testo integrale

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