Cassazione Penale, Sentenza n. 33390/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 c.p. La remissione è stata ritenuta valida (resa tramite procuratore speciale davanti ai Carabinieri e accettata dagli imputati), quindi erano presenti tutti gli elementi estintivi. Le spese del procedimento sono state lasciate a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di condanna per il reato di truffa in danno di Mardare Costantin, deducendo violazione di legge e travisamento della prova con riferimento al capo A, errori nella determinazione della pena (artt. 132, 133 e 62-bis c.p.) e la prescrizione del reato. Successivamente al deposito del ricorso, è pervenuta in Cancelleria la remissione di querela da parte del querelante, regolarmente accettata dagli imputati.
Norme richiamate
art. 152 c.p.
La norma prevede l'estinzione del reato per remissione della querela nelle ipotesi di querela esercitata per il fatto; la Corte ha ritenuto che la remissione, validamente effettuata e accettata, estingua il reato e determini l'annullamento della condanna.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Disposizione sulla liquidazione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto che le spese restino a carico dei querelati nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Riferimento procedurale alla trattazione del ricorso; indicazione che il giudizio si è svolto ai sensi della normativa emergenziale citata.
artt. 132, 133 e 62-bis c.p. (eccezioni sollevate dai ricorrenti)
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione alla determinazione della pena e a circostanze attenuanti/recidiva; la Corte, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha accertato l'estinzione del reato per remissione della querela.
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato quando è valida (resa dal querelante e accettata dal querelato) e il fatto è perseguibile a querela di parte: il giudice penale deve dichiarare l'estinzione e annullare la condanna.
- La remissione può essere effettuata tramite procuratore speciale e anche davanti a organi di polizia (es. Carabinieri), purché ricorrano le formalità richieste; l'accettazione da parte dell'imputato è necessaria per l'effetto estintivo.
- Se la remissione interviene dopo l'impugnazione, il giudice della legittimità può comunque pronunciarsi sull'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio, evitandone la rinnovazione dell'istruttoria sui fatti estinti.
- Le questioni sostanziali sollevate dai ricorrenti (es. travisamento della prova, errori nella determinazione della pena, prescrizione) possono rimanere inesaminate se il giudice accerta un fatto estintivo come la remissione della querela.
- L'estinzione del reato non elimina automaticamente le conseguenze economiche: il giudice può stabilire, come in questo caso, che le spese processuali restino a carico degli imputati, secondo le norme processuali applicabili.
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