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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale, limitatamente alle somme dovute a titolo di IVA. La CTR aveva ritenuto che il mancato pagamento delle rate successive alla prima del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, non rendesse inefficace la definizione, ma comportasse soltanto l'iscrizione a ruolo del 30% delle somme non versate o versate tardivamente. L'Agenzia ha sostenuto invece che il condono non si perfeziona se il contribuente non paga integralmente tutte le somme dovute secondo il piano rateale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per l'esame delle eventuali ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute: l'omesso o insufficiente versamento delle rate rende inefficace la definizione e fa perdere il beneficio. Inoltre, con specifico riferimento all'IVA, la norma deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui comporta la rinuncia definitiva alle sanzioni relative all'omesso o tardivo pagamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate.

    La definizione agevolata richiede il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi, anche quando il pagamento avviene in forma rateale. Il mancato o insufficiente pagamento delle rate successive alla prima rende inefficace l'istanza di definizione.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Tali disposizioni disciplinano forme di condono considerate premiali, differenti dal meccanismo dell'art. 9-bis, e non possono essere applicate analogicamente per estendere benefici non previsti dalla specifica norma.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 14

    La CTR aveva ritenuto applicabile, per analogia, l'iscrizione a ruolo del 30% delle somme non versate o versate tardivamente. La Cassazione ha escluso tale estensione analogica, trattandosi di una disciplina derogatoria e di beneficio fiscale.

  • Codice civile, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione della legge è stata dedotta dall'Agenzia delle Entrate come motivo di ricorso per cassazione.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Pur non essendo in astratto vietata l'interpretazione analogica delle norme tributarie impositive, l'analogia è esclusa per le norme che attribuiscono benefici fiscali, aventi carattere eccezionale.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977

    Le misure di condono che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di imposte o sanzioni IVA possono compromettere il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e devono essere disapplicate nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • Sentenza della Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06

    È stata richiamata per affermare l'incompatibilità con il diritto europeo delle misure nazionali che consentono una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA e delle sanzioni connesse.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Nel condono ex art. 9-bis non occorre una nuova attività di liquidazione per determinare l'importo dovuto, poiché esso è già indicato nella dichiarazione integrativa del contribuente.

Massime di principio

  • Per i condoni fiscali, il pagamento rateale produce effetti definitori solo se tutte le rate sono pagate integralmente e nei termini previsti dalla legge.
  • Il mancato pagamento anche delle rate successive alla prima può rendere inefficace l'intera definizione agevolata, salvo che la specifica disciplina preveda espressamente conseguenze diverse.
  • Le norme che concedono benefici o condoni fiscali sono eccezionali e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente disciplinate.
  • Non è possibile sostituire giudizialmente la perdita del condono con una conseguenza meno gravosa, come l'iscrizione a ruolo di una percentuale ridotta, se tale meccanismo non è previsto dalla norma applicabile.
  • In materia di IVA, le norme nazionali di condono devono essere disapplicate quando comportano una rinuncia definitiva alla riscossione incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • La presentazione della domanda di condono, da sola, non garantisce il beneficio: occorre verificare attentamente presupposti, termini e integrale adempimento dei pagamenti richiesti.

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