Cassazione Penale, Sentenza n. 9747/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando in quattordici motivi soprattutto l'omessa o insufficiente motivazione circa il suo ruolo di "amministratore di fatto" e di promotore/organizzatore dell'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), la mancata dimostrazione della responsabilità per molteplici reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni IVA/IRES fraudolente, omessa presentazione delle dichiarazioni, frode nelle accise, distruzione di scritture contabili, compensazioni indebite), la non provata esistenza delle società cosiddette "cartiere" o della inesistenza delle fatture da esse emesse, e la non sussistenza dell'aggravante per agevolazione di clan camorristico (art. 416-bis.1). Inoltre si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare in carcere rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura ricorrente in gran parte chiedesse una rivalutazione dei fatti e delle prove (attività riservata al giudice di merito) e che invece l'ordinanza impugnata conteneva un'analitica e congrua motivazione sulle ragioni della misura cautelare: descrizione dei meccanismi fraudolenti (falsificazione delle lettere di intenti, passaggi cartolari, evasione IVA e accise), richiamo di intercettazioni e atti probatori che collegano D'Agostino all'organizzazione (in particolare legami con Coppola e Bettozzi, partecipazione a riunioni, scambio di utili, interventi concreti nelle fasi cruciali dell'associazione), nonché elementi sul coinvolgimento e sui rapporti con esponenti della criminalità organizzata. La Corte ha confermato la possibile configurabilità del concorso anche per chi non ricopre formalmente cariche societarie se ha concorso a creare il meccanismo fraudolento; ha ritenuto altresì provata la consapevolezza, da parte del compartecipe, della partecipazione di esponenti mafiosi, idonea a far applicare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Quanto all'esigenza cautelare, la Corte ha giudicato congrua la valutazione prognostica del Tribunale (ruolo nell'organizzazione, legami con criminalità organizzata, spregiudicatezza), confermando la custodia cautelare in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori descritti nell'ordinanza erano sufficienti a qualificare D'Agostino come promotore/organizzatore/amministratore di fatto nell'ambito dell'associazione.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa: la Corte, richiamando orientamenti delle Sezioni Unite, ha ritenuto che l'aggravante può applicarsi anche al concorrente che abbia rappresentato la finalità di agevolazione mafiosa (consapevolezza), e ha ritenuto sussistenti elementi indicativi della consapevolezza del ricorrente.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata in relazione ai reati tributari (dichiarazioni fraudolente); la Corte ha osservato che il concorso può ricorrere anche per soggetti non formalmente in carica se hanno contribuito a creare il meccanismo fraudolento.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma sul delitto di cui al d.lgs. n. 74/2000 citata quale riferimento giurisprudenziale per il concorso dell'estraneo che rende possibile la dichiarazione fraudolenta; la Corte ha richiamato precedenti consolidati per sostenere la responsabilità concorrente.
art. 8 lettera c) D.P.R. 633/72
citata come regime di esenzione utilizzato nelle false "dichiarazioni di intenti"
Norma fiscale che disciplina l'esenzione IVA per esportatori abituali; la Corte ha ritenuto che il meccanismo fraudolento avesse sfruttato false dichiarazioni di intento per ottenere esenzioni fittizie.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha confermato che il riesame ha valutato elementi concreti e che la presunzione è correttamente operata nell'analisi delle esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese nel giudizio di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso in materia di misure cautelari in Cassazione è limitato a vizi di diritto o a illogicità manifeste della motivazione: non è luogo per una rivalutazione dei fatti o della prova, che resta riservata al giudice del merito.
- Per la configurabilità del concorso in reati tributari non è necessario un incarico formale: può essere sufficiente il contributo concreto alla creazione del meccanismo fraudolento (p.es. organizzazione di società cartiere, falsificazione di documenti, divisione degli utili).
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede consapevolezza della finalità mafiosa da parte del compartecipe; tale consapevolezza può emergere da rapporti, flussi finanziari e conversazioni intercettate che manifestino la conoscenza della partecipazione di esponenti della criminalità organizzata.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari occorre una prognosi concreta e attuale del pericolo di reiterazione: rilevano modalità del fatto, personalità dell'indagato, legami con contesti criminali e la capacità di eludere la misura.
- Le intercettazioni e gli elementi documentali, se adeguatamente motivati dal giudice, costituiscono prova idonea a giustificare misure cautelari anche se il ruolo dell'indagato non risulti da atti societari formali.
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