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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32643/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Il conducente di un'autovettura agiva per il risarcimento dei danni materiali e biologici ex art. 2051 c.c. contro l'ente proprietario della strada provinciale, deducendo che, durante la percorrenza di una strada provinciale in occasione di forte pioggia, l'allagamento del piano viabile sarebbe dipeso dalla cattiva manutenzione dell'asfalto e della banchina, con canali di scolo ostruiti, circostanze che avrebbero determinato il ribaltamento del veicolo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il sinistro fosse riconducibile a concause, tra cui la condotta di guida non cauta e la straordinarietà dell'evento meteorologico, integrativo di caso fortuito. Nel ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: (1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione dello stato disastroso del manto stradale e dell'incuria della sede stradale; (2) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato il temporale come caso fortuito senza un accertamento scientifico della sua eccezionalità e imprevedibilità, insistendo sul fatto che l'allagamento fosse dovuto soprattutto all'otturazione dei canali di scolo; (3) un ulteriore motivo, rimasto assorbito, relativo al fatto colposo del danneggiato come possibile fattore di riduzione del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse applicato correttamente i criteri di valutazione del caso fortuito nella responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., poiché le precipitazioni atmosferiche possono integrare caso fortuito solo se oggettivamente imprevedibili ed eccezionali, da accertarsi sulla base di dati scientifici e statistici di lungo periodo riferiti al contesto specifico della res custodita. Resta invece assorbita la questione del concorso colposo del danneggiato, che assume rilievo solo ove sia prima accertata la responsabilità del custode.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode può essere esclusa solo da un vero caso fortuito; le precipitazioni atmosferiche vi rientrano soltanto se risultano oggettivamente imprevedibili ed eccezionali sulla base di un accertamento scientifico riferito al contesto specifico del bene custodito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omesso esame dei fatti, senza che la Corte ne fondi la decisione su una specifica regula iuris autonoma.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omesso esame dei fatti e della valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato quale parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge/procedendo in relazione alla decisione sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.

  • art. 2607 c.c.

    Richiamato nel primo motivo dal ricorrente, ma non assume rilievo decisorio nella motivazione della Corte.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il caso fortuito non può essere affermato in modo apodittico sulla base della sola intensità percepita dell'evento atmosferico: l'eccezionalità e l'imprevedibilità devono essere accertate con criteri oggettivi e scientifici, in particolare mediante dati pluviometrici di lungo periodo riferiti al luogo in cui si trova il bene custodito.
  • Ai fini dell'esonero del custode, la valutazione dell'evento meteorologico deve riguardare la res nello stato in cui si presenta al momento del fatto; restano irrilevanti, per la prova del fortuito, profili attinenti alla diligenza del custode nella realizzazione o manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque.
  • Il fatto colposo del danneggiato rileva come criterio di riduzione del risarcimento soltanto dopo l'accertamento della responsabilità del custode; se la domanda viene respinta per ritenuto caso fortuito, la questione del concorso colposo resta assorbita.
  • Un'omessa o non corretta considerazione delle regole probatorie e valutative in tema di caso fortuito può integrare error in iudicando nella ricostruzione della fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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