Cassazione Civile, Ordinanza n. 17151/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità di clausole di due rapporti bancari ultratrentennali di conto corrente e dei connessi conti anticipi e aperture di credito, deducendo l'illegittimità di interessi ultralegali, capitalizzazione anatocistica, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri non pattuiti, con conseguente ricalcolo dei saldi e condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente addebitato, oltre accessori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di prova documentale, mancando i contratti e la serie completa degli estratti conto; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non assolto l'onere probatorio della correntista e non colmabili le lacune con CTU o con ordine di esibizione/documentazione ex artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, limitato ai documenti infradecennali. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione di norme sostanziali e processuali e motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la doglianza sulla mancata forma scritta di alcuni contratti e avrebbe erroneamente escluso la possibilità di ricostruire i rapporti nonostante estratti conto parziali; 2) erronea interpretazione degli artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, per avere ritenuto inammissibili le istanze di acquisizione documentale e per aver limitato la produzione alla documentazione conservata per dieci anni; 3) omesso esame delle domande di ripetizione di indebito e di accertamento negativo, asseritamente assorbite in modo improprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui tendeva a un riesame del merito sulla valutazione delle prove, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico della correntista l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e che l'incompletezza degli estratti conto prodotti impediva la verifica delle clausole e il ricalcolo affidabile dei saldi. Ha inoltre rilevato che la questione sulla forma scritta di alcuni contratti era comunque assorbita dalla mancanza o dall'incolmabile incompletezza della documentazione contabile, e che un profilo relativo alla forma libera di uno dei conti integrava domanda nuova. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB e l'eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono utilizzabili nei limiti della documentazione infradecennale e, nel caso concreto, la limitazione al decennio era corretta perché la banca non aveva l'obbligo di conservare oltre tale periodo. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo per effetto del rigetto dei primi due. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova: nel giudizio di ripetizione d'indebito su rapporti bancari grava sul correntista la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
art. 1842 c.c.
richiamato nei motivi, in tema di apertura di credito collegata al conto corrente.
art. 1350 c.c.
richiamato nei motivi come norma sulla forma scritta dei contratti, ma la questione è stata ritenuta assorbita.
art. 1284, comma 3, c.c.
richiamato nei motivi in relazione agli interessi ultralegali.
art. 117, commi 1 e 3, TUB
richiamato nei motivi in relazione alla pattuizione degli interessi e delle condizioni contrattuali.
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi per dedurre asseriti vizi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 116 c.p.c.
consente al giudice di utilizzare, ai fini della ricostruzione del rapporto, elementi di prova ulteriori e argomenti di prova, ma la valutazione resta riservata al merito.
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi per sostenere un vizio di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nei motivi in relazione alla motivazione della sentenza.
art. 210 c.p.c.
l'ordine di esibizione può essere richiesto solo nei limiti e alle condizioni di legge; se fondato sull'inadempimento all'obbligo di consegna ex art. 119 TUB, resta circoscritto alla documentazione infradecennale.
art. 94 disp. att. c.p.c.
richiamato nei motivi in relazione alla documentazione bancaria richiesta in giudizio.
art. 1175 c.c.
richiamato nei motivi come criterio di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
art. 1374 c.c.
richiamato nei motivi sulla integrazione del contratto.
art. 1375 c.c.
richiamato nei motivi come criterio di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 1713 c.c.
richiamato nei motivi, in relazione all'obbligo di rendiconto e documentazione.
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni; il diritto può essere fatto valere anche in giudizio, ma nei limiti temporali della conservazione decennale.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato per le preclusioni istruttorie e per la necessità di tempestività nella richiesta e nel deposito della documentazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione d'indebito relativi a rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce per la ripetizione deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; l'incompletezza della documentazione contabile può impedire la verifica delle asserite nullità e del saldo finale.
- L'assenza di alcuni estratti conto non preclude automaticamente la decisione, ma il giudice di merito può ricostruire il rapporto mediante altri elementi di prova, argomenti di prova e condotte processuali delle parti; tale valutazione è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- Quando la documentazione prodotta è lacunosa in modo da non consentire un ricalcolo attendibile del dare-avere, il giudice può escludere la fondatezza della domanda di ripetizione d'indebito per difetto di prova.
- Il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB è limitato alla documentazione degli ultimi dieci anni; l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., se richiesto per supplire all'inadempimento della banca a tale obbligo, non può estendersi a periodi anteriori.
- La mancata prova del credito azionato e l'incolmabile incompletezza degli estratti conto assorbono le ulteriori questioni sulla nullità di singole clausole contrattuali e sulla forma dei contratti, se la loro verifica è comunque impedita dal difetto di documentazione.
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