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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10032/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Chiara De Luca impugnava l'ordinanza del 30/09/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello da lei proposto il 26/04/2024 avverso la sentenza di assoluzione per guida in stato di ebbrezza per particolare tenuità del fatto. L'inammissibilità era stata motivata dal mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. La ricorrente contestava l'ordinanza richiamando l'abrogazione del comma 1-ter e la modifica del comma 1-quater ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114 (legge Nordio), e sosteneva inoltre di non essere stata assente nel giudizio di primo grado e di aver comunque depositato mandato specifico a impugnare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, in assenza di norme transitorie, si applica il principio tempus regit actum e dunque la disciplina vigente alla data di proposizione dell'impugnazione (3/05/2024) va considerata per valutare l'ammissibilità. Le Sezioni Unite, con informazione provvisoria, hanno confermato che la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge Nordio continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024. Dall'esame degli atti è emerso che l'unico riferimento all'elezione di domicilio nell'atto di appello era un'incisione nell'incipit senza allegazione né indicazione di data o collocazione nel fascicolo, e il mandato rilasciato il 26/04/2024 non conteneva alcuna elezione di domicilio. Pertanto la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei requisiti formali previsti all'epoca e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 ("legge Nordio")

    G.U. Serie Gen. n. 187 del 10 agosto 2024

    Ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., eliminando l'obbligo, per le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori, del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità; tuttavia non ha introdotto norma transitoria, perciò le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore vanno valutate secondo la disciplina previgente.

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    Nella versione vigente al momento della proposizione dell'impugnazione prevedeva, a pena di inammissibilità, l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio o di richiamo specifico alla stessa per consentire l'individuazione del luogo di notificazione; tale disciplina è stata applicata all'appello presentato il 3/05/2024.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per le conclusioni del Pubblico Ministero (richiesta di rigetto del ricorso).

  • principio tempus regit actum

    Principio di diritto processuale secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, si applica la normativa processuale vigente al momento in cui l'atto processuale è stato compiuto (qui: data di proposizione dell'impugnazione).

  • Sezioni Unite – informazione provvisoria n. 15/2024 (decisum del 24/10/2024)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter (abrogata dalla legge Nordio), continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; analogo criterio si applica alla modifica del comma 1-quater.

Massime di principio

  • In assenza di norme transitorie, la disciplina processuale applicabile si determina alla data di proposizione dell'atto (tempus regit actum): verificare sempre la data di deposito dell'impugnazione rispetto all'entrata in vigore della modifica normativa.
  • Per le impugnazioni presentate prima del 25/08/2024 (ovvero sino al 24/08/2024, secondo le Sezioni Unite), resta obbligatorio rispettare i requisiti introdotti dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; la loro mancanza può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La menzione generica dell'elezione di domicilio nell'incipit dell'atto di impugnazione non è sufficiente: l'atto deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/elezione e indicare la collocazione nel fascicolo o allegare il documento, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, e l'impugnazione è proposta dal difensore di ufficio dopo la sentenza, il mandato ad impugnare deve contenere la dichiarazione/elezione di domicilio quando richiesta dalla normativa vigente, a pena di inammissibilità.
  • In caso di cambiamenti legislativi che eliminano requisiti formali, controllare sempre le pronunce delle Sezioni Unite o informazioni provvisorie per verificare l'efficacia temporale delle modifiche e per evitare sorprese sull'ammissibilità dell'impugnazione.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali per l'ammissibilità dell'appello può comportare anche la condanna alle spese del procedimento; è pertanto prudente allegare la documentazione comprovante l'elezione di domicilio o fornire riferimenti precisi nel testo dell'impugnazione.

Testo integrale

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