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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 2057/24 del 28/11/2024, nel Giudizio R.G. n. 1004/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro, nella persona dell'On.le Giudice Dott. Massimo Lisi, notificata il 29/01/2025 e passata in giudicato il 28/05/2025;

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro, relativa all'accredito di 1.500 euro sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere e attribuire il beneficio economico di 1.500 euro mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato l'importo sul borsellino elettronico e ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese. Non è stata tuttavia prodotta documentazione attestante né la piena esecuzione della sentenza quanto al beneficio economico, né la liquidazione delle spese del giudizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché questa presuppone una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa, dimostrata in modo chiaro e non revocabile dagli atti di causa. La sola dichiarazione della ricorrente relativa all'accredito dell'importo non era sufficiente a provare la piena esecuzione della sentenza, anche in considerazione della mancata documentazione del pagamento delle spese del giudizio presupposto. Il Collegio ha però ritenuto evidente, dal contenuto della nota depositata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo più necessaria una pronuncia di merito sull'ottemperanza, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro, oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Individua le finalità e le modalità del beneficio economico di 1.500 euro riconosciuto alla docente mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero e ai relativi effetti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento di una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa azionata; tale soddisfazione deve risultare in modo chiaro e non equivoco dagli atti del giudizio.
  • La mera dichiarazione della parte circa l'avvenuta esecuzione del giudicato non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando manchi documentazione idonea a dimostrare l'integrale soddisfazione della pretesa, comprese le eventuali obbligazioni accessorie oggetto della decisione.
  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, venga meno l'interesse concreto alla decisione, ma non sia provata in modo pieno l'integrale esecuzione del giudicato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché definito con cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta improcedibilità del giudizio non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia in base alla situazione risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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