Sentenza n. 325/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della determina n. 3484 del 27.09.2025 con cui il Dirigente del settore IV SUE del Comune di Martina Franca ha aggiudicato in via definitiva il “Servizio di recupero e valorizzazione della frazione di raccolta differenziata costituita da imballaggi in materiali misti - codice EER 15.01.06” Codice CIG B766D9D473; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, segnatamente, dei verbali di gara nella parte in cui il Seggio di gara non ha svolto alcuna valutazione sugli illeciti professionali e sull'omessa dichiarazione della società Daniele Ambiente srl; - del sub procedimento di verifica di congruità, comprese le giustificazioni presentate dall'aggiudicataria, allo stato non conosciute, poiché non messe a disposizione dalla stazione appaltante; - per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di recupero e valorizzazione della frazione di raccolta differenziata costituita da imballaggi in materiali misti, nonché gli atti di gara connessi e il subprocedimento di verifica di congruità
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta dal Comune in favore dell'impresa controinteressata, contestando, in particolare, l'omessa valutazione da parte del seggio di gara di precedenti illeciti professionali e dell'omessa dichiarazione di tali circostanze da parte dell'aggiudicataria. Sono stati inoltre contestati il subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta, comprese le giustificazioni non messe a disposizione dalla stazione appaltante, ed è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, con subentro della ricorrente. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l'aggiudicazione in favore della controinteressata; sulla base di tale sopravvenienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e può quindi dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione ha reso inutile la decisione sulle censure dedotte e sulle domande conseguenti. Le spese di lite sono state compensate, con esclusione delle spese vive e del contributo unificato, che il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La parte ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione impugnata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente improcedibilità, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.
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