Sentenza n. 1836/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 5775/2024, pubblicata in data16.09.2024, nel procedimento n.r.g. 19202/2023, notificata all’Amministrazione in data 05.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5775/2024, relativa all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5775/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuna delle annualità riconosciute. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione il 5 novembre 2024 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Decorso tale termine, il Ministero non aveva ancora eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega; il commissario dovrà insediarsi su istanza della ricorrente e assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento compiuto dal commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in relazione a Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2021
La penalità di mora può decorrere dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e proseguire fino all'adempimento spontaneo o a quello compiuto dal commissario ad acta; la nomina del commissario non esclude il permanere del potere dell'Amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza può essere ordinata l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga all'Amministrazione di attribuire concretamente al destinatario l'utilità o il bene della vita riconosciuto in sede civile.
- La proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando previsto, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato, prevedendo che il commissario operi su istanza della parte vittoriosa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale del giudicato.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di eseguire spontaneamente il giudicato.
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