Corte di giustizia, Ordinanza C-493/21
Order of the Court (Eighth Chamber) of 1 March 2022. — Criminal proceedings against K.M. — Request for a preliminary ruling from the Court of Appeal. — Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Common fisheries policy – Regulation (EC) No 1224/2009 – Control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy – Article 89 – Measures to ensure compliance – Article 90 – Criminal sanctions – Principle of proportionality – Interpretation of the judgment of 11 February 2021, K. M. (Sanctions imposed on the master of a vessel) (C‑77/20, EU:C:2021:112). — Case C-493/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito la portata della precedente sentenza K. M. (C-77/20) in materia di sanzioni per violazioni delle regole della politica comune della pesca. Ha affermato che spetta al giudice nazionale verificare la proporzionalità della confisca obbligatoria di tutto il pescato e del materiale di bordo, anche alla luce della gravità dell’infrazione e dell’incidenza sulla professione del condannato. La normativa UE non impone una specifica modulazione della sanzione, ma richiede che il giudice possa controllare se la misura superi quanto necessario e, se del caso, adattarla.
Compatibilità con il principio di proporzionalità della confisca obbligatoria di tutto il pescato e di tutto il materiale di bordo per una violazione della normativa UE sulla pesca, e margini di valutazione del giudice nazionale.
La questione giuridica
Se gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che impongono o consentono al giudice nazionale di modulare la confisca obbligatoria di tutto il pescato e di tutto il materiale da pesca rinvenuto a bordo, tenendo conto della gravità dell’infrazione e dell’impatto della sanzione sul diritto di esercitare la professione e sul sostentamento dell’interessato.
Principio di diritto
Gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, interpretati alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, non escludono una normativa nazionale che preveda, oltre alla multa, la confisca obbligatoria del pescato e del materiale di pesca, ma impongono al giudice nazionale di verificare, secondo i criteri già enunciati nella sentenza K. M. (C-77/20), se la misura sia proporzionata alla gravità concreta dell’infrazione e, se necessario, di accertare la possibilità di ridurre o modulare la confisca, tenendo conto anche dell’impatto sulla legittima facoltà di esercitare una professione e di trarre sostentamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1224/2009
- Articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009
- Regolamento (CE) n. 850/98
- Articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98
- Regolamento (CE) n. 1005/2008
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Confisca obbligatoria del pescato e del materiale di bordo nella politica comune della pesca
Si tratta di un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (Ireland) in un procedimento penale a carico di K. M., maestro di una nave da pesca, relativo alla presenza a bordo di attrezzature idonee a classificare automaticamente il pesce per dimensione, in violazione della normativa UE di conservazione delle risorse ittiche. La Corte è stata chiamata a chiarire se una sanzione nazionale che preveda, oltre alla multa, la confisca obbligatoria di tutto il pescato e di tutto il materiale di pesca trovato a bordo sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento trae origine dagli stessi fatti del caso che aveva già dato luogo alla sentenza del 11 febbraio 2021, K. M. (C-77/20). La normativa nazionale irlandese prevedeva, per la violazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98, non soltanto una sanzione pecuniaria, ma anche la confisca obbligatoria di tutto il pescato e di tutto il materiale di pesca rinvenuto sulla nave, senza richiedere un nesso causale specifico tra l’infrazione e l’insieme dei beni confiscati.
Il giudice del rinvio ha espresso dubbi sul fatto che tale disciplina sia conforme agli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, soprattutto perché non consentirebbe al giudice di valutare l’impatto della confisca sul diritto del condannato di esercitare la propria professione e di guadagnarsi da vivere.
Questioni sottoposte alla Corte
La Court of Appeal ha chiesto in sostanza:
- se il diritto dell’Unione consenta una confisca obbligatoria di tutto il pescato e di tutto il materiale di bordo, oltre alla multa;
- se il giudice nazionale debba disporre di un potere discrezionale per attenuare o modulare la misura;
- se sia compatibile con il diritto UE una norma interna che impedisca al giudice di considerare l’effetto della sanzione sul sostentamento del comandante.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, sul principio di proporzionalità delle pene;
- gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impongono agli Stati membri di adottare misure appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive;
- l’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98, relativo al divieto di utilizzare talune attrezzature di classificazione;
- il regolamento (CE) n. 1005/2008, richiamato dall’articolo 90 del regolamento n. 1224/2009;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura, in base al quale la Corte decide con ordinanza motivata quando la risposta risulta già chiaramente desumibile dalla giurisprudenza.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che gli articoli 89 e 90 del regolamento n. 1224/2009 non fissano sanzioni determinate, ma lasciano agli Stati membri un margine di scelta, da esercitare nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, in particolare della proporzionalità.
Richiamando la sentenza K. M. del 11 febbraio 2021, la Corte ribadisce che le misure sanzionatorie non devono andare oltre quanto necessario per conseguire lo scopo legittimo perseguito dalla normativa sulla pesca e che la severità della sanzione deve essere commisurata alla gravità della violazione, assicurando al contempo un effettivo effetto dissuasivo.
La Corte precisa che, nel caso concreto, il giudice nazionale deve valutare specificamente:
- la proporzionalità della confisca di tutto il pescato e di tutto il materiale di bordo rispetto all’infrazione commessa, inclusa la sua gravità;
- l’eventuale incidenza della sanzione sul diritto di esercitare una professione e sul diritto a trarre sostentamento;
- se, alla luce di tale verifica, sia necessario modulare o ridurre la portata della confisca.
La Corte sottolinea inoltre che non le spetta applicare direttamente il diritto dell’Unione al caso concreto: tale valutazione compete al giudice del rinvio, che deve trarre le conseguenze specifiche dalla interpretazione fornita.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, devono essere interpretati nel senso che spetta ai giudici nazionali verificare, secondo i criteri indicati nella sentenza K. M. (C-77/20), se la confisca obbligatoria di tutto il pescato e di tutto il materiale di pesca rinvenuto a bordo sia proporzionata alla finalità perseguita dalla normativa sulla conservazione delle risorse ittiche e, se necessario, se l’ordine di confisca debba essere adattato, modulato o mitigato.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di sanzioni per violazioni della politica comune della pesca, il diritto dell’Unione non vieta in astratto la confisca obbligatoria di beni e prodotti connessi all’attività illecita. Tuttavia, il giudice nazionale deve sempre poter verificare la proporzionalità concreta della misura, tenendo conto della gravità dell’infrazione e del suo impatto sul diritto dell’interessato di lavorare e di mantenersi, affinché la sanzione resti efficace ma non eccedente rispetto allo scopo perseguito.
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